Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44894 del 22/10/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44894 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: GARRIBBA TITO
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Venezia
avverso
la sentenza emessa il 16 ottobre 2012 dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Belluno nei confronti di ISLAMI Ermir;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Tito Garribba;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Data Udienza: 22/10/2013
CONSIDERATO IN FATTO
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia ricorre contro la sentenza di patteggiamento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti
applicava a ISLAMI Ermir la pena di anni due di reclusione ed euro 9.000 di multa
per il reato continuato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia erronea applicazione dell’art. 163, comma primo, cod. pen., perché la pena ap-
concessione del beneficio della sospensione condizionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e pertanto la sentenza dev’essere annullata.
Infatti, in tema di patteggiamento, qualora l’imputato abbia subordinato
la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, ancorché il pubblico ministero abbia aderito alla richiesta, il giudice resta comunque investito del potere-dovere di verificare la concedibilità del beneficio e deve
pertanto rigettare la richiesta qualora rilevi la sussistenza di condizioni ostative. Ne
deriva che, ove il giudice non si adegui a detta regula iuris, la sentenza è affetta da
nullità nel suo insieme, e non solo nella parte relativa al punto della sospensione,
perché emessa a seguito di richiesta inefficace, e deve conseguentemente essere
annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo per l’ulteriore
corso. Ovviamente le parti saranno libere di formulare un diverso computo della
pena compatibile con i limiti stabiliti dall’art. 163 cod.pen. ovvero di chiedere il beneficio limitatamente alla parte detentiva della pena indicata nell’accordo già concluso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Belluno.
Così deciso il 22 ottobre 2013.
plicata, sommando reclusione e multa, supera il limite stabilito dalla legge per la