Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44893 del 08/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44893 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
GUIDA GENNARO N. IL 03/01/1971
avverso l’ordinanza n. 2893/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
22/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
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4et4e/sentite le conclusioni del PG Dott. .et. Lfiq- cA

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Data Udienza: 08/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 aprile 2013 il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato l’ordinanza
emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Napoli in data 13 marzo 2013, che applicava la misura
della custodia cautelare in carcere nei confronti di Guida Gennaro ed altro indagato,
disponendone la scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Al Guida Gennaro erano contestati, nel capo

sub

A), il fatto di essere affiliato

all’associazione camorristica denominata clan “Gallo – Cavalieri”, operante in Torre Annunziata
e paesi limitrofi (art. 416-bis, commi 1-5, c.p.), in qualità di latore ed esecutore, attraverso
colloqui in carcere, delle direttive del fratello Guida Nicola, nonché, nel capo sub B), il fatto di
essere stabilmente inserito – in veste di partecipe e con il ruolo di detentore e fornitore di
sostanze stupefacenti nelle varie zone di spaccio – in un’associazione finalizzata al traffico
illecito di stupefacenti, operante parallelamente al su indicato sodalizio criminale, con compiti
di gestione della correlativa attività nell’insediamento abitativo ubicato nella via G. Mazzini di
Torre Annunziata (ex art. 74, commi 1-3, del D.P.R. n. 309/90).

3. Avverso la su indicata ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per
cassazione il P.M. presso il Tribunale di Napoli, chiedendone l’annullamento limitatamente alla
posizione di Guida Gennaro, per carenze motivazionali ravvisate nell’omessa valutazione del
fatto che, mentre il collaboratore Del Lavale Aldo ha reso le sue dichiarazioni accusatorie nel
2005, i fratelli Sentiero (Giuseppe e Pasquale) hanno iniziato la loro collaborazione nel 2012,
con la conseguente esigenza di attribuire rilievo all’intervenuta modificazione, nel tempo, dei
compiti e dei ruoli svolti dall’indagato all’interno del su richiamato sodalizio criminale. Tutti i
collaboratori, peraltro, rendono dichiarazioni credibili, coerenti e riscontrate da una pluralità di
elementi riportati nell’ordinanza cautelare, indicando univocamente il Guida come intraneo alla
cosca e stabilmente coinvolto nel “sistema” del traffico di stupefacenti del clan “Gallo Cavalieri”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto, nei limiti e per gli effetti di seguito
esposti e precisati.

5. Le sequenze motivazionali che compongono l’impugnato provvedimento cautelare mostrano
un andamento incerto e contraddittorio, frutto di un insufficiente approfondimento in merito
alla valutazione dell’effettiva consistenza del panorama indiziario, laddove, pur dando atto del
contributo emergente dal complessivo tenore delle rilevanti dichiarazioni auto ed
eteroaccusatorie dei predetti collaboratori di giustizia – il cui vaglio delibativo, sotto diversi
1

2.

aspetti, sembra rivelare aspetti sintomatici di un profilo di continuità nelle relazioni
dall’indagato intrattenute con esponenti del sodalizio criminale in esame – paiono trascurare il
dato ricavabile dall’oggettiva convergenza del contenuto dei correlativi apporti narrativi
riguardo al tema centrale dell’attività di traffico di stupefacenti che l’indagato avrebbe
stabilmente posto in essere nell’ambito dell’associazione oggetto della provvisoria
contestazione enucleata in sede cautelare, tenuto conto del fatto – più volte evidenziato in
questa Sede – che una stessa persona ben può svolgere le attività di fornitore all’ingrosso e di

229510), specie ove si considerino i possibili mutamenti e trasformazioni che possono
connotare la progressione modale delle ipotizzate condotte delittuose a fronte della diversa
collocazione temporale delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori (mentre Aldo Del
Lavale, infatti, è stato interrogato nel 2005, Sentiero Giuseppe e Sentiero Pasquale sono stati
ascoltati entrambi nel corso del 2012).
A tale riguardo, conseguentemente, va ribadito il principio secondo cui, in tema di associazione
per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il vincolo associativo può essere ravvisato
anche tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico
di stupefacenti (come i fornitori all’ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione), ed anche
tra soggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, a
condizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato volto al fine
comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessati siano consapevoli
del ruolo svolto nell’economia del fenomeno associativo (Sez. 6, n. 35786 del 03/07/2007,
dep. 28/09/2007, Rv. 237476).
Il vincolo associativo, infatti, può poggiare anche sul rapporto che accomuna, in maniera
durevole, il fornitore di droga e gli spacciatori che la ricevono per immetterla nel consumo al
minuto, sempre che vi sia consapevolezza di operare nell’ambito di un’unica associazione e di
contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal
commercio di droga (Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, dep. 01/08/2011, Rv. 251013).
In relazione a tale ultimo profilo, inoltre, il dolo è dato dalla coscienza e volontà di partecipare
attivamente alla realizzazione dell’accordo, e quindi del programma delinquenziale, in modo
stabile e permanente (Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, dep. 01/08/2011, Rv. 251012),
tenendo conto che anche l’attività di vendita ai consumatori, quando sia effettuata avvalendosi
consapevolmente e continuativamente delle risorse dell’organizzazione e con la coscienza di
farne, perciò, parte, costituisce un volontario apporto causale al raggiungimento del fine di
profitto perseguito dall’organizzazione stessa (Sez. 1, n. 1849 del 09/12/2008, dep.
19/01/2009, Rv. 242726; Sez. 6, n. 1174 del 19/11/2007, dep. 10/01/2008, Rv. 238403).
Ulteriori carenze motivazionali paiono altresì emergere con riferimento all’apprezzamento delle
condotte evidenziate come sintomatiche della sussistenza del reato associativo ipotizzato nel
capo sub A), ove si consideri, sulla base di quanto emerge, in particolare, dalle risultanze della
conversazione intercorsa tra il fratello dell’indagato ed i familiari presenti nella sala colloqui del
2

JAL

compratore dedito alla distribuzione (Sez. 6 n. 2851 del 16/12/2003, dep. 27/01/2004, Rv.

carcere di Larino (oggetto dell’intercettazione il cui contenuto viene riportato nella pag. 16
dell’impugnata ordinanza), che l’indagato, nonostante le iniziali perplessità, sembra essersi
consapevolmente attivato per far fronte all’operazione di illecito recupero delle ingenti somme
di denaro vantate dal fratello detenuto nei confronti di alcuni suoi debitori, a nulla rilevando,
sotto tale profilo, l’ipotizzata motivazione ivi enunciata quale giustificazione del fatto di aver
comunque assecondato le direttive impartitegli dal fratello (ossia, per evitare che egli “desse in

6. S’impone, conseguentemente, l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza, per un
nuovo esame sui punti critici sopra specificamente evidenziati, che dovrà colmare le su indicate
lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede elaborati.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, lì, 8 ottobre 2013

escandescenza”, ovvero “per un supino ed ossequioso rispetto” degli ordini ricevuti).

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