Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44891 del 24/09/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44891 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Marchi Valerio, nato a Pescia, il 7/5/1959;

avverso la sentenza del 24/4/2014 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Felicetta
Marinelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla richiesta di
sospensione condizionale e per il rigetto nel resto;
udito per l’imputato l’avv. Gianfelice Cesaretti, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 24/09/2015

1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze ha confermato la condanna
di Marchi Valerio per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta
impropria da operazioni dolose commessi nella sua qualità di amministratore della MA
Piccola società cooperativa s.r.I., fallita nel 2006, provvedendo, in parziale riforma della
pronunzia di primo grado, alla rimodulazione in senso favorevole all’imputato del
trattamento sanzionatorio a seguito del riconoscimento dell’aggravante della pluralità
dei fatti di bancarotta in luogo della continuazione in precedenza ritenuta e della sua

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando due
motivi. Con il primo deduce l’errata applicazione della legge penale in ordine
all’affermata responsabilità dell’imputato ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p. in difetto della
prova della sua consapevolezza delle condotte poste in essere dall’amministratore di
fatto della società. Con il secondo deduce invece difetto di motivazione in ordine alla
mancata concessione della sospensione condizionale della pena pure richiesta con i
motivi d’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno esposti.
2.

La Corte territoriale ha ritenuto che il Marchi, nell’assumere la carica di

amministratore della fallita, abbia agito sostanzialmente come prestanome della moglie
che di fatto ha gestito la società prima di assumere a sua volta la medesima carica
succedendo al coniuge. Non di meno, con motivazione logica e coerente alle risultanze
processuali esposte in sentenza e non contestate dal ricorrente, i giudici dell’appello
hanno evidenziato come l’imputato sia stato protagonista attivo delle condotte
distruttive contestategli al capo a). In tal senso sono dunque manifestamente infondate
le doglianze avanzate nel ricorso con riguardo al reato dì bancarotta patrimoniale,
avendo sostanzialmente il ricorrente omesso di confutare il ragionamento probatorio
della Corte di merito.
3. Infondate sono invece le censure mosse con riguardo all’altra contestazione mossa al
Marchi e cioè quella di essere concorso ai sensi dell’art. 40 cpv. c.p. nelle operazioni
dolose causative del dissesto poste in essere dall’amministratore di fatto e costituite
dallo sconto presso un istituto bancario di fatture in realtà emesse per operazioni
totalmente o parzialmente inesistenti.

minusvalenza rispetto alle concesse attenuanti generiche.

3.1 In proposito deve ricordarsi come secondo l’oramai consolidato insegnamento di
questa Corte In tema di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di diritto risponde
unitamente all’amministratore di fatto per non avere impedito l’evento che aveva
l’obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica
consapevolezza che l’amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o
dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia
accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia allorchè si tratti
di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da

scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che questi
si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l’affermazione della
responsabilità penale (ex multis Sez. 5, n. 7332 del 7 gennaio 2015, Fasola, Rv.
262767).
3.2 In puntuale applicazione di tali principi la sentenza impugnata ha dunque ritenuto
raggiunta la prova della generica consapevolezza della gestione fraudolenta della
società da parte della moglie in ragione non solo del suo ruolo formale, ma altresì della
suo effettivo coinvolgimento in alcune delle operazioni che hanno segnato l’attività di
spoliazione della fallita, elemento da cui i giudici d’appello hanno logicamente e
correttamente inferito l’accettazione da parte dell’imputato del rischio che
l’amministratore di fatto compisse anche altri atti illeciti come quelli imputati.

4. E’ invece fondato il secondo motivo. Infatti con il gravame di merito era stata
espressamente invocata la concessione della sospensione condizionale della pena nel
caso la Corte territoriale avesse accolto la richiesta di contenimento della stessa nei
limiti previsti per l’operatività dell’istituto. Ipotesi che si è verificata, come già detto,
atteso che la sentenza impugnata ha rimodultato il trattamento sanzionatorio
infliggendo la pena di anni due di reclusione astrattamente compatibile con la
sospensione richiesta. In tal senso sui giudici dell’appello, nel disattendere tale
richiesta, avevano l’obbligo di manifestare le ragioni della loro decisione, obbligo che
effettivamente non è stato assolto. Va infatti ribadito che nel caso in cui l’imputato
abbia chiesto con specifico motivo d’appello, la concessione della sospensione
condizionale della pena e il giudice non abbia preso in considerazione tale richiesta,
omettendo qualsiasi pronuncia sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata
in parte qua per difetto assoluto di motivazione (Sez. 6, n. 26539 del 9 giugno 2015,
Ciancio, Rv. 263917). Annullamento che può essere disposto senza rinvio, potendo il
predetto beneficio essere direttamente disposto in questa sede trattandosi di imputato
incensurato e non risultando dagli atti cause ostative alla sua concessione (Sez. 5, n.
21049/04 del 18 dicembre 2003, Maurelli, Rv. 229233)

prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento
della sospensione condizionale della pena che riconosce. Rigetta nel resto.

Così deciso il 24/9/2015

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