Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44890 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44890 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA
sul ricorso proposto da ESPOSITO Antonio, nato il 9.12.1965,

avverso

la sentenza n. 610 emessa 1’11 marzo 2013 dalla Corte d’appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Carlo
Destro, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

Data Udienza: 23/10/2013

RITENUTO IN FATTO

§1.

ESPOSITO Antonio ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato continuato previsto
dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e denuncia:

pello al condifensore avv. Annunziata Stasi, perché manca agli atti la
prova “dell’avvenuta ricezione, corredata dal messaggio di conferma da
parte del destinatario”;
g.

mancanza di motivazione sull’affermazione di colpevolezza, assumendo

che i risultati delle intercettazioni telefoniche e delle indagini di polizia
giudiziaria non sarebbero idonei a confermare l’attendibilità della chiamata in correità elevata da Matteucci Antonio; inoltre i risultati delle intercettazioni non sarebbero utilizzabili perché assunte in diverso procedimento penale;
3. erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, perché il giudice d’appello, pur avendo riconosciuto l’attenuante del fatto di
lieve entità, non ha ridotto la pena inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

§2.1

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché l’eccepita

nullità, riguardando un atto compiuto nella fase preliminare del giudizio, avrebbe
dovuto essere dedotta – a norma dell’art. 180 cod.proc.pen. – prima della deliberazione della sentenza. Comunque l’eccezione è anche manifestamente infondata,
perché, dall’esame degli atti, risulta che l’avviso di udienza è stato regolarmente
notificato all’avv. Annunziata Stasi I’l marzo 2013 a mezzo di ufficiale giudiziario
(per via telematica fu soltanto trasmessa la richiesta rivolta da della cancelleria Ila
cancelleria all’organo notificatore).

§2.2

Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché la sen-

-2-

i. nullità della notificazione in via telematica dell’avviso dell’udienza d’ap-

tenza impugnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha puntualmente
adempiuto all’obbligo di motivazione, rispondendo alle censure sollevate con i motivi d’appello e indicando gli elementi di prova che dimostrano la sussistenza del reato e la colpevolezza dell’imputato.
Le censure sono altresì prive del necessario requisito della specificità,
perché, nel lamentare difetto di motivazione, non si confrontano con le argomenta-

gioni che avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa da quella concretamente adottata.
Generica è altresì la doglianza – sollevata per la prima volta in questo
giudizio – sulla inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, giacché
non precisa da quale ‘diverso’ procedimento proverrebbero né per quale specifica
ragione non sarebbero utilizzabili né quale influenza esse avrebbero avuto sulla
complessiva tenuta della motivazione.

§2.3

Il terzo motivo è manifestamente infondato, perché il giudice

d’appello, una volta riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità, ha rinnovato
la comparazione tra attenuanti e recidiva reiterata, giungendo al medesimo giudizio
di equivalenza a cui era già pervenuto il giudice di primo grado. Il che è perfettamente conforme all’insegnamento di questa Corte di legittimità (Sez. U., 18.4.2013
n. 33752, Papola).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa
delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla
Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2013.

zioni di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata né illustrano le ra-

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