Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4489 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4489 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAMAR HICHAM N. IL 19/06/1978
avverso l’ordinanza n. 285/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
29/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 marzo 2012, il Tribunale di Milano, decidendo quale
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da Tamar Hicham, volta al
riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc.
pen., tra i reati giudicati con le due sentenze indicate nella richiesta, avuto
riguardo alla mancanza di elementi probativi della riconducibilità delle singole

2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente il condannato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di
unico motivo con il quale ha dedotto la illogicità e la illegittimità della motivazione
quanto all’omesso riconoscimento del vincolo della continuazione, pur
sussistendone i presupposti di legge.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. La nozione di continuazione delineata nell’art. 81, comma 2, cod. pen.,
richiede che i fatti siano riferibili a un “medesimo”, dunque originario, disegno
criminoso.
Detta unicità di disegno, necessaria per il riconoscimento della continuazione
in fase di cognizione e in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale
tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita
che implica la reiterazione di determinate condotte criminose. Occorre, invece,
che si abbia una iniziale programmazione e deliberazione di compiere una
pluralità di reati, che possono essere anche non dettagliatamente ab origine
progettati e organizzati, purché siano almeno in linea generale previsti in
funzione di “adattamento” alle eventualità del caso, come mezzo al
conseguimento di un unico fine, prefissato e sufficientemente specifico.
1.2. Nella specie, il Giudice dell’esecuzione, che ha preso in considerazione i
reati, cui il ricorrente ha riferito la sua richiesta, e i dati di fatto tratti dalle
sentenze in atti, ha logicamente e plausibilmente ritenuto la non riconducibilità
delle condotte illecite a un medesimo disegno criminoso esistente sin dal
momento in cui è stato commesso il primo reato, valorizzando – a fondamento
della ritenuta distinzione delle deliberazioni criminose – la genesi dei fatti, le
modalità e il contesto dell’azione, e la diversità dei complici.

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condotte a una medesima, anticipata e unitaria ideazione.

1.3. Le linee argomentative dell’ordinanza, congrue ed esenti da vizi logici e
giuridici, resistono alle censure formulate dal ricorrente, che, rappresentando un
diffuso dissenso, sono generiche nella parte in cui prospettano considerazioni
attinenti al concorso tra i reati concernenti sostanze stupefacenti e richiamano
una terza sentenza, relativa al reato di cui all’art. 489 cod. pen., non indicata
nella istanza originaria, e sono manifestamente infondate laddove argomentano
opponendo una diversa data di commissione del reato giudicato con una delle
due sentenze indicate nella istanza originaria, collocandola in data (9 maggio

2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento delta somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013

2007) successiva alla stessa sentenza (12 gennaio 2007).

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