Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44886 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44886 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma
2) BARILLA Massimo, nato il 6.10.1973,
3) IBARRA Hernandez Roberto, nato il 6.122.1972,
avverso
la sentenza n. 140 emessa 1’8 gennaio 2013 dalla Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Carlo
Destro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi degli imputati e annullamento
con rinvio per rideterminazione della pena;
uditi per gli imputati gli avv.ti Mario Pellegrino e Leopoldo Marogna che hanno
concluso chiedendo l’accoglimento dei rispettivi ricorsi;

Data Udienza: 23/10/2013

RITENUTO IN FATTO
§1.

Il Procuratore Generale della Repubblica, Barilla’ Massimo e

Ibarra Hernandez ricorrono contro la sentenza d’appello specificata in epigrafe, che,
parzialmente riformando la decisione di primo grado, ritenute le attenuanti generiche prevalenti – anziché equivalenti – sull’aggravante speciale e, per Barillà, anche
sulla recidiva specifica, infliggeva, a Barillà, la pena di anni tre, mesi quattro di re-

12.000 di multa, per concorso nel reato previsto dagli artt. 73 e 80, comma 2,
d.P.R. n. 309/1990, per avere illecitamente detenuto e trasportato kg. 2.175 di hashish, con percentuale di THC del 7,6°/o, corrispondenti a 6.600.000 di dosi medie
singole.
Il pubblico ministero denuncia erronea applicazione dell’art. 133 cod.
pen. e illogicità della motivazione, per avere il giudice d’appello ritenuto la prevalenza delle attenuanti generiche, attribuendo immotivatamente agli imputati un

“ruolo marginale” nello svolgimento di un’operazione di carico e trasporto di una
quantità infentissima di sostanza stupefacente.
Barillà denuncia mancanza e illogicità della motivazione:

1. in ordine all’aggravante speciale, perché il giudice d’appello non avrebbe
dimostrato ch’egli fosse consapevole di trasportare una quantità ingente
di stupefacente;
2. in ordine alla recidiva specifica, perché il giudice d’appello non ha ritenuto di disapplicare la recidiva a causa “dell’entità del fatto, desumibile dal
quantitativo rilevante dello stupefacente”, affermando allo stesso tempo
che nella vicenda l’imputato aveva svolto un ruolo marginale e che la
pena applicata per la precedente condanna non era grave.
Ibarra denuncia insufficienza e manifesta illogicità della motivazione
in ordine all’affermazione di colpevolezza, censurando: a) che, al momento del
controllo, soltanto i coimputati – e non lui – erano “madidi di sudore”, il che
escludeva che avesse partecipato alle operazioni di carico; b) che i carabinieri,
durante il servizio di osservazione, avevano perso, sia pure per breve tempo, il
contatto con l’autovettura a bordo della quale era stato fermato, per cui non poteva escludersi ch’egli fosse salito sul veicolo in tale frangente, anziché al momento della partenza.

clusione ed euro 14.000 di multa e a Ibarra la pena di anni tre di reclusione ed euro

CONSIDERATO IN DIRITTO

§2.1

Riguardo al ricorso del pubblico ministero si rammenta che il

giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti si innesta nel potere discrezionale del giudice di determinare la pena adeguandola all’entità del fatto e
alla personalità del reo, e si risolve, una volta compiuto il raffronto tra elementi po-

quello o a quelli ritenuti maggiormente significativi o di valore decisivo.
Nella fattispecie il giudice d’appello ha dichiarato la prevalenza delle attenuanti, stimando il valore negativo insito nell’ingente quantità di sostanza stupefacente trasportata soccombente di fronte al valore positivo espresso dalle attenuanti generiche, concesse in considerazione del “ruolo marginale” assunto dagli
imputati nell’esecuzione del delitto e del loro stato di incensuratezza (seppure offuscato, per Barillà, da una condanna a pena “non grave”).
Orbene tale giudizio di comparazione è stato censurato dal pubblico ministero per violazione dei parametri che presiedono alla determinazione della pena e
per manifesta illogicità.
La censura è fondata, perché non è dato scorgere quale metro di logica
proporzione sia stato impiegato per ritenere che, messe sulla bilancia della comparazione, le attenuanti generiche, giustificate da un’incensuratezza che – per espressa disposizione di legge – non può da sola valere come attenuante e da un ruolo
che può dirsi sì ‘marginale’ rispetto a quello principale degli organizzatori dell’illecito
traffico ma che è pur sempre indispensabile per la sua riuscita, pesino di più dell’aggravante costituita dall’enorme offesa recata alla salute pubblica con l’immissione
nel mercato della droga di due tonnellate di hashish.
La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio
sul punto.

§2.2

I motivi di ricorso proposti da BARILLA’ sono, da un lato, mani-

festamente infondati, perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti
dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze
processuali senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.

sitivi e negativi, nel dare rilievo – con valutazione non manifestamente illogica – a

In particolare la sentenza impugnata ha logicamente argomentato:
– sub 1., che l’imputato, per sua stessa ammissione, sapeva che il trasporto aveva
per oggetto sostanza stupefacente e, avendo egli assistito alle operazioni di carico,
era ben consapevole della quantità che era stata stipata sul suo furgone, alla cui
guida era assiso al momento dell’arresto;
– sub 2., che la gravità del nuovo reato commesso era sicuro indice di quella mag-

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa
delle ammende.

§2.3

Le censure sollevate da IBARRA, lungi dall’evidenziare i pretesi

vizi di insufficienza e manifesta illogicità della motivazione, propongono una diversa
valutazione della prova, sollecitando un sindacato di merito che non può avere ingresso nel giudizio di legittimità.
In particolare va rilevato:
– sub a), che la sentenza impugnata rammenta che, nel verbale del 5.8.2011, sta
scritto che “i tre occupanti [dell’autovettura che fungeva da staffetta al furgone carico di stupefacente] erano madidi di sudore, chiaro segno di avere, poco prima,
compiuto un faticoso sforzo” e, quindi, la circostanza indiziante di avere preso parte
alle operazioni di carico riguarda anche il ricorrente;
sub b), che la sentenza – attenendosi a massime dettate dalla comune esperienza ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto assolutamente inverosimile il racconto dell’imputato, secondo cui l’autovettura che fungeva da staffetta all’illecito trasporto si sarebbe fermata lungo la strada per far salire a bordo uno sconosciuto – che poi sarebbe l’imputato – che chiedeva un passaggio di cortesia.
Pertanto il ricorso, basato su motivi non consentiti, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi degli imputati, che condanna al pagamento

giore pericolosità sociale che l’istituto della recidiva si propone di reprimere.

delle spese processuali e della somma di euro mille per ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
In accoglimento del ricorso del pubblico ministero, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio sulla comparazione delle circostanze del reato ad
altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Così deciso il 23 ottobre 2013.

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