Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44885 del 23/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44885 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOSCATO MANUEL N. IL 10/06/1992
avverso la sentenza n. 5464/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA
Udito il Procuratore Qenerale in persona del Dott.
mr-co
che ha concluso per YA.LgitVp OULQ `LCCOI,U)

Udito, pyla parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv. 321-co
,

acru:,

Data Udienza: 23/10/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Moscato Manuel ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore
contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di
Appello di Roma aveva confermato la condanna inflittagli dal
giudice di primo grado in ordine al reato di cui agli artt.110
cp. e 73/1 DPR 309/90, per avere illecitamente detenuto in

stupefacente del tipo marijuana.

Nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento
dell’impugnata decisione il difensore denuncia il vizio di
motivazione e il travisamento della prova, censurando l’errore
dei giudici del merito, i quali avevano desunto la prova della
destinazione allo spaccio della droga trovata in suo possesso dal
rinvenimento di un bilancino, che invece risultava nella
disponibilità del coimputato Perfetti Daniel, e avevano dato per
scontato che il confezionamento in dosi di parte della marijuana
fosse stato operato dallo stesso imputato, mentre tale
circostanza era tutta da provar, e nessun peso avevano dato alla
qualità di tossicodipendente del Moscato, provata dalla
documentazione acquisita agli atti e dagli stessi verbalizzanti,
che al momento dell’accesso all’abitazione avevano percepito
l’odore della combustione della sostanza.
Carente doveva infine ritenersi la motivazione a sostegno della
mancata applicazione dell’ipotesi attenuata ex art.73/5 DPR cit.

la doglianza,

Destituita di fondamento

concernente il

travisamento della prova, che va pertanto rigettata.
E’ pur vero che il bilancino di precisione è stato trovato in
possesso non del ricorrente, ma del suo coimputato Perfetti
Daniele, ma l’errore in cui è incorso il giudice del gravame non
influisce sulla decisione impugnata, giacché la conferma del
giudizio di colpevolezza non è solo basata su tale circostanza,

2

concorso con Perfetti Daniele gr.208,02 lordi di sostanza

ma su ben altri elementi, già valorizzati dal giudice di primo
grado, la cui decisione è puntualmente richiamata nella sentenza
impugnata, di cui quindi è parte integrante, costituiti: dalla
quantità e qualità dello stupefacente, corrispondente a n.620
dosi singole di marijuana – oltre 30 volte superiore al tasso
soglia -, dalla suddivisione in n.22 distinti involucri,
singolarmente confezionati, pronti per essere ceduti, dal
rinvenimento di coltelli e oggetti utilizzati per sminuzzare lo

infine dal possesso della somma di 1.430,00, non compatibile
con le condizioni di reddito del ricorrente, della quale
quest’ultimo non aveva saputo indicare la provenienza; elementi
tutti correttamente ritenuti idonei a legittimare l’ipotesi
accusatoria della destinazione allo spaccio dello stupefacente.

Fondata invece appare la censura sulla mancata applicazione
dell’attenuante del fatto lieve.
Ed invero questa Corte ha più volte chiarito che la formula
“fatto di lieve entità” è evocativa di piccolo spaccio, onde il
giudice, per decidere se il quantitativo detenuto o gli altri
elementi richiamati dalla norma di cui all’art.73/5 impediscano
l’applicazione dell’attenuante, e quindi valutare la sussistenza
del requisito della minima offensività, deve avere riguardo oltre
che ai parametri della quantità e qualità dello stupefacente,
alle modalità e circostanze dell’azione, alla dimensione
economica del fenomeno con riferimento al volume del commercio,
al valore della mere trattata e dei relativi guadagni ( da
ultimo Cass, Sez.VI 18/7/2013 Airano).

Nel caso in esame l’iter argomentativo seguito dal giudice del
gravame si ravvisa irragionevole e censurabile sotto il profilo
giuridico, laddove valorizza l’elemento psicologico del reato e
la capacità criminale dell’imputato, sottovalutando tutti gli
altri parametri, suggeriti dalla consolidata giurisprudenza di
legittimità.

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3

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stupefacente, tutti intrisi di tracce della stessa sostanza,

Sotto tale profilo si impone pertanto l’annullamento della
sentenza impugnata e il rinvio ad altra Sezione della Corte di
Appello di Roma, che nel demandato nuovo esame, provveda ad
eliminare la evidenziata carenza motivazionale, attenendosi al
menzionato principio di diritto nella ovvia autonomia della
restante valutazione di fatto.

Q

M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità
dell’attenuante di cui all’art.73/5 DPR 309/90 e rinvia per nuovo
giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di
Roma; rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma 23/10/2013
ii

‘4p igliere est.

P.

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