Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44881 del 23/10/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44881 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
SENTENZA
sul ricorso proposto da DE SANCTIS Andrea, nato il 2.4.1983,
avverso
la sentenza n. 5621 emessa il 17 luglio 2012 dalla Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Tito Garribba;
udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Carlo
Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Data Udienza: 23/10/2013
RITENUTO IN FATTO
DE SANCTIS Andrea ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma
5, d.P.R. n. 309/1990, per avere illecitamente detenuto g. 28 di hashish da cui si
legge penale, perché il giudice di merito ha ritenuto provata la destinazione allo
spaccio di parte della sostanza detenuta, in base al solo dato ponderale, in assenza
di altri elementi indicativi di quella destinazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte ha più volte ripetuto che il superamento dei limiti massimi
indicati nel decreto ministeriale cui fa riferimento l’art. 73, comma 1 bis, lett. a),
d.P.R. n. 309/1990 non costituisce una presunzione, assoluta o relativa, in ordine
alla destinazione della sostanza stupefacente a un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati dalla norma, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione
siano tali da provare la destinazione illecita della sostanza detenuta.
Nel caso concreto, l’imputato – come riconoscono i giudici del merito – è
“soggetto notoriamente tossicodipendente”, affetto da tetraplegia, che si presenta
come forte consumatore di hashish, usato anche come antidolorifico. Non è dunque
inverosimile ch’egli detenesse nella sua abitazione una scorta di droga in quantità
superiore alla soglia massima prevista per farne uso personale, considerato anche
che l’incapacità di movimento dovuta alla cennata patologia gli rendeva difficoltoso
ricorrere a frequenti approvvigionamenti.
In questo contesto il mero superamento del valore-soglia non appare,
dunque, sufficiente a provare la destinazione allo spaccio. In verità la sentenza impugnata al rilievo circa la quantità detenuta aggiunge la circostanza della pendenza
di altri procedimenti per violazione della disciplina sugli stupefacenti, pendenza che,
però, non essendo sfociata in condanna definitiva, non consente illazioni colpevoli-
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potevano ricavare 127 dosi medie singole, e denuncia erronea applicazione della
stiche.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata, affinché il giudice
del rinvio riesamini il fatto, attenendosi all’interpretazione della norma penale sopra
delineata.
P.Q.M.
ne della Corte d’appello di Milano.
Così deciso il 23 ottobre 2013.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezio-