Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4488 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4488 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIRCIAN DUMITRU N. IL 29/05/1976
avverso l’ordinanza n. 255/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
22/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 marzo 2012 il Tribunale di Milano, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da Mircian Dumitru, volta
alla contestazione della corretta formazione del titolo esecutivo rappresentato
dalla sentenza del 21 settembre 2011 dello stesso Tribunale, irrevocabile 1’11
ottobre 2011, rilevando che non si era verificata alcuna nullità in sede di

neppure ricorrevano le condizioni per la restituzione nel termine per impugnare
la medesima sentenza, peraltro neppure richiesta.
2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente l’interessato, che ne ha chiesto l’annullamento per inosservanza
di legge, deducendo il proprio stato di detenzione alla data della pronuncia della
sentenza e l’intervenuto chiarimento del suo doppio nominativo.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La manifesta infondatezza della censura che attiene alla questione dello
stato di detenzione del ricorrente al momento della pronuncia della sentenza e
alla nullità della notifica nel domicilio eletto del suo estratto contumaciale,
consegue al rilievo, logicamente rimarcato dal Tribunale, che il medesimo – al
momento della sentenza – era detenuto per altra causa e con diverso nominativo
e che tale status non era stato comunicato all’autorità giudiziaria, alla quale
risultava il diverso stato di libertà dal 19 novembre 2010, attestato dall’acquisito
certificato del DAP.
Il ricorrente, che non ha opposto motivate ragioni di fondato dissenso
rispetto alle ragioni argomentate della decisione impugnata, neppure si è in
alcun modo correlato ai rilievi svolti dal Tribunale in ordine al rigetto della
richiesta di restituzione nel termine, non proposta ma ugualmente valutata nel
merito per l’ipotesi di interpretazione in tal senso della istanza.
2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

2

notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza e rappresentando che

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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