Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44876 del 15/09/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44876 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mocci Sandro, nato a Roma il 10/02/1959

avverso la sentenza del 03/04/2013 della Corte d’Appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico
Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Rosario Tarantola, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Roma del 05/04/2011, veniva confermata l’affermazione di responsabilità di
Sandro Mocci per il reato di cui all’art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
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Data Udienza: 15/09/2015

commesso quale amministratore legale fino al 30/12/2002 e poi amministratore
di fatto della Socart s.r.I., dichiarata fallita in Roma il 12/04/2006, sottraendo le
scritture contabili e comunque tenendole in modo da impedire la ricostruzione
del patrimonio e del movimento degli affari della società, e distraendo merci del
valore di acquisto di C 728.654.000, dalla cui vendita nel 2002 risultavano
annotati in contabilità ricavi per soli C 313.868, e l’azienda della fallita, ceduta
alla Hi Bams s.r.I., amministrata dal Mocci, al prezzo incongruo di C 50.000. Era
altresì confermata la condanna dell’imputato alla pena di anni due di reclusione

grado era riformata con l’assoluzione della liquidatrice Maria Natalini dalle stesse
imputazioni per non aver commesso il fatto.
L’imputato ricorrente deduce vizio motivazionale sull’affermazione di
responsabilità e sulla mancata derubricazione del fatto nel reato di bancarotta
semplice; la sussistenza dei fatti di bancarotta fraudolenta documentale sarebbe
stata ritenuta unicamente per la genericità delle annotazioni contabili e l’assenza
di non meglio precisate scritture ausiliarie, omettendo di valutare la formale
regolarità delle annotazioni e l’imponente documentazione prodotta dall’imputato
nel corso del dibattimento; la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale
sarebbe stata ritenuta sussistente per un dato di mero sospetto, costituito dalla
differenza fra il valore delle rimanenze di magazzino e i ricavi annotati, e per
un’asserita incongruità del prezzo di cessione dell’azienda, giudizio non
supportato da un’accurata stima dell’effettivo valore di mercato dei beni ceduti e
della capacità degli stessi di produrre utili nel tempo; il carattere doloso delle
condotte sarebbe stato accertato in base al mero riferimento alla natura generica
del dolo richiesto dalla norma incriminatrice in quanto consapevolezza di
sottrarre i beni alla funzione di garanzia per i creditori, non considerando il
permanere di tali garanzie in base ai terreni di proprietà della fallita a fronte di
debiti di modesto importo, e l’intento dell’imputato di evitare la dissoluzione della
società e di salvare il posto di lavoro dei dipendenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Sull’imputazione di bancarotta documentale, le censure del ricorrente sono
generiche nel mero richiamo alla formale regolarità delle scritture ed alla
consegna di documentazione, da parte della difesa, nel corso del dibattimento,
laddove nella sentenza impugnata si osservava che documentazione contabile
era stata per l’appunto resa disponibile dall’imputato solo in quella sede, dopo
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ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile. La sentenza di primo

che la consegna della stessa al curatore era stata completamente omessa, e che
i documenti prodotti dall’imputato costituivano comunque una rappresentazione
contabile incompleta e lacunosa, non essendovi compresi i libri sociali, risultando
il libro giornale compilato solo dal 1999 al 2005 e comparendovi per il resto
appostazioni generiche, storni ingiustificati e annullamenti di posizioni debitorie
poi ammesse al passivo, carenze rispetto alle quali il riferimento alla mancanza
di scritture ausiliarie aveva unicamente il senso di evidenziare l’impossibilità di
attribuire a tali scritturazioni autonoma valenza rappresentativa dei fatti

Quanto alle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, e con riguardo
in primo luogo alla distrazione delle merci, il ricorso si riduce a considerazioni di
merito sulla significatività probatoria della rilevata differenza fra i valori dei beni
acquistati, da un lato, e quelli dei ricavi annotati e delle rimanenze registrate
dall’altro, dato costituente peraltro non elemento di mero sospetto, come
dedotto dal ricorrente, ma prova logica dell’ingiustificata destinazione di merci
acquistate, sufficiente per la dimostrazione della sussistenza del reato, secondo i
principi affermati da questa Corte (Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli,
Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in
mancanza di indicazioni contrarie che neppure il ricorrente propone. Di merito
sono altresì i rilievi contenuti nel ricorso in ordine alla congruità del prezzo di
cessione dell’azienda, che si contrappongono alle articolate considerazioni della
sentenza impugnata sulla mancata assunzione dei debiti aziendali da parte
dell’acquirente Hi Bams e sulla sproporzione fra il prezzo di cui sopra, stabilito in
C 50.000, e il canone poi concordato dalla Hi Bams con l’affittuaria New Dein
s.r.l. per C 37.800, considerazioni sulle quali nessuna specifica censura è
dedotta. Il ricorso è peraltro generico laddove trascura l’ulteriore
argomentazione della Corte territoriale per la quale il prezzo della cessione
dell’azienda non risultava neppure versato alla fallita, ma compensati con crediti
meramente asseriti dell’acquirente.
Attengono infine al merito le censure sull’elemento psicologico del reato, che
si risolvono nel non consentito richiamo ad elementi di fatto sulla consistenza
dalla garanzia patrimoniale offerta dai beni della fallita, e d’altra parte non
esaminano le osservazioni della sentenza impugnata sulla posizione
amministrativa dell’imputato nella società acquirente dell’azienda e
sull’ammissione del Mocci di avere infine affittato quest’ultima alla New Dein,
costituita da propri dipendenti, al fine di continuare ad esercitare ‘l’attività
precedentemente svolta dalla Socart.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
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gestionali.

Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in C 1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle

Così deciso il 15/09/2015

Ammende.

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