Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4487 del 19/09/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4487 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO IVAN N. IL 01/03/1985
avverso la sentenza n. 1515/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
09/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 19/09/2014

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che il Tribunale di Catania ha dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui
all’art. 116 c. 13 d.Ig.vo 285 del 1992;
– che l’imputato ha proposto appello, poi qualificato ricorso per cassazione, censurando la
decisione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio;
-Ritenuta la manifesta infondatezza della censura in ragione della congrua motivazione in

dell’imputato e la sussistenza della recidiva;
-Rilevato che, pertanto, il ricorso è inammissibile e che la dichiarazione di inammissibilità
comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo
ragioni di esonero, anche della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19-11-2014.

punto di determinazione della pena, che ha tenuto in considerazione i precedenti penali

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