Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4487 del 12/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4487 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
JENDOUBI FETHI N. IL 14/12/1968
avverso l’ordinanza n. 2550/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
18/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 12/06/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 luglio 2012 il Tribunale di Milano, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da Jendoubi Fathi, volta al
riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze
indicate nel provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti emesso il 26
marzo 2012 della Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale, avuto
riguardo alla mancanza di elementi probativi della riconducibilità delle condotte
2.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
personalmente l’interessato, che ha insistito nell’accoglimento della richiesta e ha
contestato la fondatezza delle decisioni di condanna emesse a suo carico.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le censure sono state, infatti, formulate con il ricorso in modo del tutto
generico e assertivo, poiché, dopo l’affermazione iniziale della sussistenza delle
condizioni per il riconoscimento del vincolo della continuazione in
contrapposizione argomentativa rispetto alla decisione impugnata, sono rimaste
prive di alcuna correlazione con gli elementi dalla stessa evidenziati risolvendosi
in aspecifici argomenti, preclusi dalla definitività delle pronunce di condanna.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e – per i profili di colpa correlati alla irritualità della impugnazione di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che si stima
equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013
Il Consigliere estensore
DEPOSITATA
Il Presidente
tenute dall’istante a un originario e unitario disegno criminoso.