Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44867 del 24/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44867 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova

avverso l’ordinanza dell’08/04/2013 del Tribunale di Genova, in funzione di giudice
del riesame, nel procedimento penale a carico di Giovanni Francesco FOSSATI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria difensiva depositata dagli avv. Stefano Parretta e Stefano De
Bernardi, difensori dell’indagato;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesco
Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso del PM;
sentito, altresì, l’avv. Stefano Parretta che si è associato alla richiesta del PG,
chiedendo l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso del PM.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13/03/2013 il GIP del Tribunale di Genova disponeva la
misura cautelare della custodia domiciliare nei confronti di Giovanni Francesco

Data Udienza: 24/09/2013

Fossati, indagato, in qualità di amministratore unico della

Giovanni Fossati srl,

dichiarata fallita dallo stesso Tribunale di Genova con sentenza del 20.10.2011, dei
reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e dissipazione nonché di bancarotta
fraudolenta documentale.
Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta dal difensore, il Tribunale di
Genova annullava la misura degli arresti domiciliari ritenendo insussistente il
pericolo di reiterazione, avuto riguardo al tempo delle contestate condotte illecite

condotte, poste in essere con modalità sicuramente

tracciabili e facilmente

ricostruibili.
Avverso l’anzidetta pronuncia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Genova ha proposto ricorso per cassazione, contestando le ragioni che avevano
indotto il giudice del riesame ad escludere la persistente attualità della condotta
illecita dell’indagato ed a ritenere significativo il tempo trascorso dall’epoca della
stessa condotta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Ed invero, con motivazione compiuta e pertinente il giudice del riesame ha escluso
il pericolo di reiterazione e, dunque, l’esistenza di apprezzabili esigenze cautelari, a
sostegno della disposta misura degli arresti domiciliari.
Si tratta di impianto giustificativo, non manifestamente illogico, che rende esaustiva
ragione di un convvincimento squisitamente di merito, che, in quanto
adeguatamente giustificato, non è suscettibile di sindacato di legittimità.

2. Non resta, allora, che provvedere come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso il 24/09/2013

risalenti ad epoca antecedente al 2011 ed alla non particolare callidità delle stesse

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