Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44866 del 24/09/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 44866 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova
avverso l’ordinanza dell’08/04/2013 del Tribunale di Genova, in funzione di giudice
del riesame, nel procedimento penale a carico di Giovanni Francesco FOSSATI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria difensiva depositata dagli avv. Stefano Parretta e Stefano De
Bernardi, difensori di Giovanni Francesco Fossati;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesco
Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso del PM;
sentito, altresì, l’avv. Stefano Parretta che si è associato alla richiesta del PG,
chiedendo il rigetto o l’inammissibilità del ricorso del PM.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/03/2013 il GIP del Tribunale di Genova disponeva la
misura cautelare della custodia domiciliare, in luogo della custodia carceraria
Data Udienza: 24/09/2013
richiesta dal PM, nei confronti di Giovanni Francesco Fossati, indagato, in qualità di
amministratore unico della
Giovanni Fossati srl, dichiarata fallita dallo stesso
Tribunale di Genova con sentenza del 20.10.2011, dei reati di bancarotta
fraudolenta per distrazione e dissipazione nonché di bancarotta fraudolenta
documentale.
Pronunciando sull’appello proposto dal P.M., il tribunale di Genova, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il gravame.
contestando le ragioni che avevano indotto il giudice del riesame ad escludere la
persistente attualità della condotta illecita dell’indagato ed a ritenere significativo il
tempo trascorso dall’epoca dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Ed invero, con motivazione compiuta e pertinente il giudice del riesame ha escluso
il pericolo di reiterazione e, dunque, l’esistenza di esigenze cautelari che non
potessero essere soddisfatte con misura diversa dalla custodia carceraria.
Si tratta di impianto giustificativo, non manifestamente illogico, che rende esaustiva
ragione di un convvincimento squisitamente di merito, che, in quanto
adeguatamente giustificato, non è suscettibile di sindacato di legittimità.
2. Non resta, allora, che provvedere come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 24/09/2013
Avverso l’anzidetta pronuncia lo stesso P.M. ha proposto ricorso per cassazione,