Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44864 del 24/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44864 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso straordinario proposto da
Sergi Carmelo, nato a Fiumara il 27/11/1961

avverso la sentenza dell’01/03/2012 della Corte di Cassazione

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Antonio Managò, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, il ricorso per cassazione proposto da Carmelo
Sergi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria del
07/12/2010 trovava parziale accoglimento con l’annullamento della sentenza,
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Data Udienza: 24/09/2013

con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Reggio
Calabria, limitatamente all’affermazione di responsabilità per i reati di cui agli
artt. 319 e 356, cod. pen., e veniva invece rigettato nel resto con riguardo, fra
l’altro, all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 353 cod. pen.,
commesso nel giugno del 2009 quale presidente della commissione
aggiudicatrice della gara d’appalto per la gestione della discarica di Fiumara di
Muro alterando l’offerta presentata da un’impresa riferibile a Matteo Alampl, in
concorso con quest’ultima, in modo da farne risultare la percentuale di ribasso

stessa commissione, e da provocarne l’esclusione dalla gara per favorire imprese
concorrenti controllate da Andrea Saraceno, esponente della famiglia mafiosa De
Stefano.
Il ricorrente deduce errore percettivo nella mancata valutazione della
principale questione posta con il ricorso presentato avverso la sentenza della
Corte d’Appello di Reggio Calabria, ossia la contraddittorietà, rispetto ad altre
risultanze processuali, della prova individuata dai giudici di merito in una
conversazione ambientale intercettata fra l’Alampi e Domenico Libri.
Contraddittorietà individuata in particolare fra l’asserzione dell’Alampi, resa nel
corso di quella conversazione, di essersi attivato per la manipolazione dell’offerta
la sera precedente alla prima seduta della commissione dell’11/06/2009, subito
dopo aver ricevuto la comunicazione di dover risultare perdente nella gara, e la
circostanza dell’essere stata la percentuale massima di ribasso stabilita solo nel
corso di quella seduta; fra la ricostruzione, oltretutto meramente congetturale,
adottata dalla Corte d’Appello al fine di superare tale contrasto, per la quale
l’alterazione dell’offerta sarebbe stata effettuata fra la prima seduta della
commissione e quella successiva del 16 giugno, e quanto affermato dall’Alampi
nella conversazione intercettata sull’esecuzione della manipolazione
immediatamente dopo aver ricevuto la descritta comunicazione; e fra l’ulteriore
asserzione dell’Alampi, per cui tale comunicazione gli sarebbe stata recata da
Pasquale Condello e Nino Imerti, e lo stato di detenzione di quest’ultimo dal
1993.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Rammentato che l’errore di fatto deducibile con il ricorso straordinario
avverso una sentenza delle Corte di Cassazione deve trovare causa in una
fuorviata rappresentazione percettiva del giudice di legittimità, altrimenti
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nella misura del 21% e quindi superiore al limite massimo del 20% stabilito dalla

potendosi ravvisare unicamente un errore di giudizio escluso dall’oggetto del
rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del
14/07/2011, Corsini, Rv. 250527), detta condizione non è individuabile nel
ricorso in esame. Nella sentenza impugnata si osservava infatti come il ricorso
proposto avverso la decisione di secondo grado si limitasse a sollecitare una
rivalutazione degli argomenti proposti con l’appello, che la Corte territoriale
aveva già esaminato e disatteso senza incorrere in alcuna illogicità o
travisamento degli elementi di prova. Dalla lettura della sentenza di appello

contraddittorietà denunciate dal ricorrente in questa sede. E sugli stessi la Corte
d’Appello aveva esaurientemente discusso, osservando che nella conversazione
ambientale intercettata l’Alampi aveva fatto espresso riferimento al rinvio della
seduta della commissione aggiudicatrice dell’appalto, funzionale a rendere
possibile la manipolazione dell’offerta dell’Alampi dopo la fissazione della
percentuale massima di ribasso stabilita nella prima seduta, avvalendosi a tal
fine il Sergi della propria posizione di custode delle buste, affermata non
apoditticamente, come sostenuto dal ricorrente, ma in base alle dichiarazioni sul
punto del segretario della commissione Antonio Corvo; e che la segnalazione
della necessità di dover risultare perdente nella gara d’appalto era stata
materialmente comunicata all’Alampi dal Condello e non anche dall’Imerti, il che
rendeva irrilevante lo stato di detenzione di quest’ultimo. Nessun errore
percettivo è pertanto ravvisabile nell’impugnata sentenza di questa Corte, il cui
giudizio di insussistenza di vizi logici comprendeva i temi indicati dal ricorrente e
già trattati in sede di appello.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 24/09/2013

I

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emerge che fra detti argomenti erano ricompresi quelli relativi alle

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