Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44863 del 24/09/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 44863 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Trifan Adrian Iulian, nato in Romania 1’08/12/1986
avverso l’ordinanza del 14/02/2013 della Sezione del riesame del Tribunale di
Treviso
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato veniva confermato il decreto del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso del 23/01/2013, con il
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Data Udienza: 24/09/2013
quale era convalidato il sequestro, nei confronti di Adrian Iulian Trifan, di una
patente di guida romena, in quanto corpo del reato di cui all’art. 477 cod. pen..
L’indagato ricorrente deduce violazione di legge nella ritenuta ipotizzabilità
del reato in base al all’esito dell’esame del documento con il mezzo di una
lampada a raggi ultravioletti, indicativo di un mero sospetto e non di accertata
falsità della patente.
Il ricorso è inammissibile.
Posto che il controllo del giudice del riesame in materia cautelare reale non
comprende la fondatezza dell’ipotesi d’accusa, dovendo lo stesso essere limitato
alla congruenza della stessa rispetto alle specifiche risultanze del caso concreto
(Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, De Stefani, Rv. 247134; Sez. 3, n.26197 del
05/05/2010, Bressan, Rv. 247694; Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione,
Rv. 253508), le argomentazioni del ricorrente esorbitano da questi limiti nel
discutere della valenza probatoria degli elementi posti a sostegno del
provvedimento impugnato; laddove rispetto a questi ultimi, segnatamente
indicati nel risultato dell’esame del documento con l’apposito strumento della
lampada a raggi ultravioletti e nella mancanza di una regolare abilitazione alla
guida del Trifan, è sicuramente coerente la formulazione dell’ipotesi di
contraffazione della patente.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 24/09/2013
Il Consigliere estensore
CONSIDERATO IN DIRITTO