Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44862 del 20/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44862 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Albanese Giuseppe Domenico, nato a Grotteria il 22/03/1954
avverso l’ordinanza del 04/12/2012 della Corte d’Appello di Milano R.G. 4190/2012
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, le richieste del Procuratore Generale,
dott. Nicola Lettieri nonché la memoria depositata nell’interesse del ricorrente;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza datata 04/12/2012, letta nel corso della medesima udienza, la Corte
d’appello di Milano, ha rigettato la richiesta di separazione del procedimento concernente
Giuseppe Domenico Albanese, fondata sulla circostanza dell’awenuta proposizione,
nell’interesse di quest’ultimo, di ricorso per cassazione e sull’erronea applicazione dell’art.
580 cod. proc. pen. Con ordinanza recante la medesima data e depositata all’udienza del
29/01/2013, la Corte territoriale ha rigettato l’istanza di revoca dell’ordinanza sopra
menzionata.
2. Nell’interesse dell’Albanese è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico
motivo, con il quale si lamenta l’abnormità del provvedimento di conversione dell’appello
proposto in ricorso per cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1

Data Udienza: 20/09/2013

1. Il ricorso concerne la seconda ordinanza citata, come reso palese dal fatto che,
nell’epigrafe, si fa riferimento al provvedimento depositato all’udienza del 29/01/2013.
Esso è inammissibile, per l’assorbente ragione che, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., non
sono direttamente impugnabili le ordinanze emesse nel dibattimento.
Peraltro, il carattere automatico della conversione del ricorso in cassazione in appello rende
insussistente qualunque profilo di abnormità del provvedimento impugnato.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa

determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 20/09/2013

Il Componente estensore

delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo

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