Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44860 del 20/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44860 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di L’Aquila
awerso la sentenza del 16/08/2012 del Tribunale di Teramo R.G. 690/2012
nei confronti di Mateo Jose Antonio, nato nella Repubblica Dominicana il 04/09/1981
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le richieste del Procuratore Generale,
Eduardo Scardaccione;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo.
RITENUTO IN FATI-0
1. Con sentenza del 16/08/2012 il Tribunale di Teramo ha applicato a Jose Mateo Antonio la
pena di anni due di reclusione e di euro 600,00 di multa, in relazione al delitto di cui agli
artt. 624 e 625, n. 4, cod. pen., disponendo la sospensione condizionale della pena.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di L’Aquila ha proposto ricorso per
cassazione, lamentando la violazione dell’art. 163, comma primo, cod. pen., per avere il
Tribunale disposto la sospensione anche della pena pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
È certamente esatta la premessa dalla quale muove il ricorso, ossia che l’art. 163, comma
primo, cod. pen., in caso di sentenza dì condanna a pena pecuniaria congiunta a pena
1

Data Udienza: 20/09/2013

detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma
dell’art. 135 cod. pen., sia superiore, come nella specie, a due anni, consente al giudice di
ordinare che l’esecuzione della pena detentiva (e non dunque di quella pecuniaria) sia
sospesa. E, tuttavia, nel caso di specie, la formulazione adoperata dal giudice di merito
(“Pena sospesa alle condizioni di legge’) deve essere intesa proprio nel senso che il beneficio
della sospensione è stato accordato nei termini (“condizioni”) consentiti dalla menzionata
disposizione, ossia con limitato riguardo alla pena detentiva.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 20/09/2013

Il Componente estensore

P.Q.M.

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