Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4486 del 19/09/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4486 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAGGIAN EMANUELE N. IL 02/02/1981
avverso la sentenza n. 1236/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 19/09/2014

Fatto e diritto

– Rilevato che il la Corte d’Appello di Venezia confermava, quanto al reato di cui all’art. 186 c.2
lett. c) e 2 bis del cod. della strada, la sentenza di condanna del giudice di primo grado;
– che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di
legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta idoneità dell’analisi del sangue eseguita a
fondare il giudizio di responsabilità;

di legittimità, è manifestamente infondata a fronte di congrua motivazione che dà atto
dell’erroneità dell’annotazione in cartella clinica e della rilevanza ai fini probatori del referto di
analisi cliniche;
– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
– rilevato che alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in € 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/9/2014

o

Il Co
sigliere estensore
Li

Il Presidente

– rilevato che la censura, oltre a proporre una rilettura dei fatti di causa non consentita in sede

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA