Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4486 del 19/09/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4486 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FAGGIAN EMANUELE N. IL 02/02/1981
avverso la sentenza n. 1236/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 19/09/2014
Fatto e diritto
– Rilevato che il la Corte d’Appello di Venezia confermava, quanto al reato di cui all’art. 186 c.2
lett. c) e 2 bis del cod. della strada, la sentenza di condanna del giudice di primo grado;
– che avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di
legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta idoneità dell’analisi del sangue eseguita a
fondare il giudizio di responsabilità;
di legittimità, è manifestamente infondata a fronte di congrua motivazione che dà atto
dell’erroneità dell’annotazione in cartella clinica e della rilevanza ai fini probatori del referto di
analisi cliniche;
– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
– rilevato che alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in € 1000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi
assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità;
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/9/2014
o
Il Co
sigliere estensore
Li
Il Presidente
– rilevato che la censura, oltre a proporre una rilettura dei fatti di causa non consentita in sede