Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44859 del 19/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44859 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ouassidi Hicham, nato a Settat (Marocco) il 25/05/1980

avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 24/01/2013

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Aldo Policastro, che ha richiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso, con le ulteriori statuizioni di legge

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, applicava ad Hicham
Ouassidi, su sua richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi 8 di
reclusione in ordine al reato di cui all’art. 496 cod. pen., per avere egli fornito a

Data Udienza: 19/09/2013

pubblici ufficiali mendaci dichiarazioni sulle proprie generalità in occasione di un
controllo stradale.
Nel corpo della motivazione il giudice dava atto dell’inesistenza delle
condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.
proc. pen., richiamando in particolare il contenuto dell’informativa di p.g. in atti
e dei relativi allegati.

2. Propone ricorso per Cassazione l’imputato, dolendosi del mancato

accertatori le esatte generalità quando il controllo era ancora in corso, pure
ammettendo le false indicazioni iniziali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Il richiamo all’informativa ed agli allegati costituisce senz’altro congrua
indicazione, nella sentenza impugnata, circa le ragioni preclusive di un’eventuale
pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., dal momento peraltro che si trattava della
documentazione relativa ad un arresto in flagranza di reato.
Per ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, del resto, «in presenza di
richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice adempie
all’obbligo di motivazione indicando le ragioni per le quale ritiene conforme a
legge la qualificazione giuridica data dalle parti al fatto di reato, assente ogni
causa di non punibilità e adeguata l’entità della pena indicata, esulando da tale
suo obbligo ogni accertamento, e conseguente motivazione, sulla prova del reato
e dei suoi elementi costitutivi, in quanto l’imputato, richiedendo lo speciale rito di
cui all’art. 444 cod. proc. pen., ha rinunciato ad ogni contestazione probatoria
rispetto a quanto sul punto dedotto dal Pubblico Ministero» (Cass., Sez. I, n.
1480 del 24/02/1997, Magelli, Rv 207216). Più di recente, è stato ribadito che
«nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all’art. 129 cod.
proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la
presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche
disamine al riguardo» (Cass., Sez. II, n. 6455 del 17/11/2011, Alba, Rv
252085).
Va altresì considerato che la sentenza di applicazione di pena su richiesta
può essere oggetto di controllo di legittimità soltanto «se dal testo di essa appaia
evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc.
pen.» (Cass., Sez. IV, n. 30867 del 17/06/2011, Hallulli, Rv 250902); il che non

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proscioglimento e rappresentando in particolare di avere fornito agli agenti

è certamente nel caso di specie, dal momento che la stessa circostanza
dell’avere lo Ouassidi declinato le generalità esatte dopo avere inizialmente
dichiarato il falso, come correttamente osservato nella requisitoria del
Procuratore generale, «integra un

post factum

valutabile ai fini della

determinazione della pena o del riconoscimento delle attenuanti», senza incidere
in alcun modo sulla già perfezionata lesione al bene giuridico tutelato dalla
norma incriminatrice.

pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla
volontà del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al
pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.500,00,
così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 19/09/2013.

2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dello Ouassidi al

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