Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44854 del 18/09/2013

Penale Sent. Sez. 5 Num. 44854 Anno 2013

Presidente: DUBOLINO PIETRO

Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AA

avverso l’ordinanza n. 3628/2007 GIP TRIBUNALE di VARESE, del

28/11/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI

DEMARCHI ALBENGO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Data Udienza: 18/09/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Roberto Aniello, ha

concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Per il ricorrente è presente l’Avvocato Di Renzo, il quale chiede

l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Varese ha

AA; in seguito a richiesta di riduzione svolta da

quest’ultimo, il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Varese,

in data 19 novembre 2012, ha revocato parzialmente il predetto

sequestro, mantenendone l’efficacia solo con riferimento al bene

immobile ubicato in Varese, via Castoldi numero 2.

2.

Con ordinanza del 28 novembre 2012, il giudice per le indagini

preliminari del tribunale di Varese ha, dietro istanza, revocato il predetto

provvedimento di riduzione del sequestro conservativo, sulla

considerazione di una erronea valutazione del credito vantato dal

fallimento.

3.

Contro quest’ultimo provvedimento di revoca propone ricorso per

cassazione AA lamentando abnormità strutturale

o, in subordine, funzionale dell’atto, posto che il provvedimento di

riduzione del sequestro conservativo non sarebbe stato suscettibile di

revoca, così come, secondo taluni richiamati arresti della giurisprudenza

di questa corte, non è suscettibile di revoca, salvo che a seguito di

procedura di riesame o per offerta di idonea cauzione, lo stesso

provvedimento applicativo del sequestro conservativo. Dall’abnormità

funzionale del provvedimento oggi impugnato deriverebbe, poi, una stasi

procedimentale proprio a causa della sua non impugnabilità ordinaria.

4.

Si richiama, poi, a sostegno di quanto sopra, anche la decisione di

questa corte, sezione 5, dell’8 novembre 2012, la quale – si afferma “ha annullato con rinvio per nuovo esame l’ordinanza dello stesso

tribunale di Varese in funzione di giudice del riesame che, a seguito di

istanza ex art. 318 cod. proc. pen., confermava il sequestro conservativo

cui fa riferimento lo stesso provvedimento impugnato in questa sede”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1

emesso sequestro conservativo in data 22 marzo 2012 in danno di

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza; per essere

affetto da abnormità, infatti, il provvedimento deve, per la singolarità e

stranezza del contenuto, risultare avulso dall’intero ordinamento

processuale, o, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo

potere, si deve esplicare al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi

previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto

processuale può riguardare tanto il profilo strutturale – allorché l’atto,

legge processuale – quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non

estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e

l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv.

215094).

2. Orbene, precisato che l’abnormità è invocabile in casi limitatissimi

ed eccezionali, occorre rilevare come nel caso di specie il giudice abbia

provveduto sì in carenza di contraddittorio, ma in presenza di specifica

istanza (come risulta dalla stessa motivazione dell’ordinanza impugnata),

per cui il provvedimento, pur emesso in violazione dei diritti della difesa,

non deve ritenersi abnorme, rientrando nei poteri in generale attribuiti al

gip. Né giova in contrario richiamare, come si è fatto nel ricorso, i vari

arresti della giurisprudenza di legittimità nei quali si è affermato il

principio della non revocabilità, se non a seguito di procedura di riesame

o nel caso dell’offerta di cauzione, dell’ordinanza impositiva del

sequestro conservativo, atteso che un tale principio non implica affatto

che, una volta che sia stato adottato, a torto o a ragione, legittimamente

o illegittimamente, un provvedimento che modifica, riducendolo, il

contenuto di detta ordinanza (come verificatosi nella specie), esso sia a

sua volta da considerare irrevocabile. Infatti, delle due l’una: o il

provvedimento di modifica è legittimo, nonostante il principio

giurisprudenziale di cui si è detto, e allora quest’ultimo non può essere

invocato a sostegno della pretesa abnormità dell’ulteriore provvedimento

che revochi il precedente, così ripristinando l’originaria sfera di

operatività del sequestro; oppure non è legittimo, proprio perché in

contrasto con il suddetto principio, e allora non si può, appellandosi a

quest’ultimo, pretenderne la sopravvivenza. Quanto, poi, alla sentenza in

data 8 novembre 2012 di questa corte (depositata il 1 febbraio 2013 con

il numero 5485), richiamata nel ricorso, non si vede quale possa essere

la sua rilevanza ai fini che qui interessano, dato che la stessa, decidendo

sul ricorso proposto dal medesimo attuale ricorrente avverso l’ordinanza

2

per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della

del tribunale del riesame che aveva confermato (salvo che nel

“quantum”), il sequestro conservativo, ha disposto l’annullamento con

rinvio di detta ordinanza per ragioni esclusivamente formali, costituite

dal mancato rispetto di un termine a comparire, e non per la mancanza

dei presupposti del sequestro stesso.

3. Per i motivi esposti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.),

la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 dep. 24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore

della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e

congruo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

il

ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a

favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 18/09/2013

nonché (trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili

 

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