Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44854 del 18/09/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 44854 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AA
avverso l’ordinanza n. 3628/2007 GIP TRIBUNALE di VARESE, del
28/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Data Udienza: 18/09/2013
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Roberto Aniello, ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Di Renzo, il quale chiede
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.
Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Varese ha
AA; in seguito a richiesta di riduzione svolta da
quest’ultimo, il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Varese,
in data 19 novembre 2012, ha revocato parzialmente il predetto
sequestro, mantenendone l’efficacia solo con riferimento al bene
immobile ubicato in Varese, via Castoldi numero 2.
2.
Con ordinanza del 28 novembre 2012, il giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Varese ha, dietro istanza, revocato il predetto
provvedimento di riduzione del sequestro conservativo, sulla
considerazione di una erronea valutazione del credito vantato dal
fallimento.
3.
Contro quest’ultimo provvedimento di revoca propone ricorso per
cassazione AA lamentando abnormità strutturale
o, in subordine, funzionale dell’atto, posto che il provvedimento di
riduzione del sequestro conservativo non sarebbe stato suscettibile di
revoca, così come, secondo taluni richiamati arresti della giurisprudenza
di questa corte, non è suscettibile di revoca, salvo che a seguito di
procedura di riesame o per offerta di idonea cauzione, lo stesso
provvedimento applicativo del sequestro conservativo. Dall’abnormità
funzionale del provvedimento oggi impugnato deriverebbe, poi, una stasi
procedimentale proprio a causa della sua non impugnabilità ordinaria.
4.
Si richiama, poi, a sostegno di quanto sopra, anche la decisione di
questa corte, sezione 5, dell’8 novembre 2012, la quale – si afferma “ha annullato con rinvio per nuovo esame l’ordinanza dello stesso
tribunale di Varese in funzione di giudice del riesame che, a seguito di
istanza ex art. 318 cod. proc. pen., confermava il sequestro conservativo
cui fa riferimento lo stesso provvedimento impugnato in questa sede”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1
emesso sequestro conservativo in data 22 marzo 2012 in danno di
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza; per essere
affetto da abnormità, infatti, il provvedimento deve, per la singolarità e
stranezza del contenuto, risultare avulso dall’intero ordinamento
processuale, o, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo
potere, si deve esplicare al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi
previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto
processuale può riguardare tanto il profilo strutturale – allorché l’atto,
legge processuale – quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non
estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e
l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv.
215094).
2. Orbene, precisato che l’abnormità è invocabile in casi limitatissimi
ed eccezionali, occorre rilevare come nel caso di specie il giudice abbia
provveduto sì in carenza di contraddittorio, ma in presenza di specifica
istanza (come risulta dalla stessa motivazione dell’ordinanza impugnata),
per cui il provvedimento, pur emesso in violazione dei diritti della difesa,
non deve ritenersi abnorme, rientrando nei poteri in generale attribuiti al
gip. Né giova in contrario richiamare, come si è fatto nel ricorso, i vari
arresti della giurisprudenza di legittimità nei quali si è affermato il
principio della non revocabilità, se non a seguito di procedura di riesame
o nel caso dell’offerta di cauzione, dell’ordinanza impositiva del
sequestro conservativo, atteso che un tale principio non implica affatto
che, una volta che sia stato adottato, a torto o a ragione, legittimamente
o illegittimamente, un provvedimento che modifica, riducendolo, il
contenuto di detta ordinanza (come verificatosi nella specie), esso sia a
sua volta da considerare irrevocabile. Infatti, delle due l’una: o il
provvedimento di modifica è legittimo, nonostante il principio
giurisprudenziale di cui si è detto, e allora quest’ultimo non può essere
invocato a sostegno della pretesa abnormità dell’ulteriore provvedimento
che revochi il precedente, così ripristinando l’originaria sfera di
operatività del sequestro; oppure non è legittimo, proprio perché in
contrasto con il suddetto principio, e allora non si può, appellandosi a
quest’ultimo, pretenderne la sopravvivenza. Quanto, poi, alla sentenza in
data 8 novembre 2012 di questa corte (depositata il 1 febbraio 2013 con
il numero 5485), richiamata nel ricorso, non si vede quale possa essere
la sua rilevanza ai fini che qui interessano, dato che la stessa, decidendo
sul ricorso proposto dal medesimo attuale ricorrente avverso l’ordinanza
2
per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della
del tribunale del riesame che aveva confermato (salvo che nel
“quantum”), il sequestro conservativo, ha disposto l’annullamento con
rinvio di detta ordinanza per ragioni esclusivamente formali, costituite
dal mancato rispetto di un termine a comparire, e non per la mancanza
dei presupposti del sequestro stesso.
3. Per i motivi esposti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.),
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 dep. 24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore
della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e
congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
il
ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/09/2013
nonché (trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili