Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44853 del 18/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44853 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIDOLI ALBINA N. IL 30/08/1967
avverso l’ordinanza n. 19/2013 TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA, del
06/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
ir-tte/sentite le conclusioni del PG Dott. 2 Oki-1 A mi EIL O
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/09/2013

FATTO E DIRITTO

Bidoli Albina, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre avverso l’ordinanza emessali 6.2.13
dal Tribunale del riesame di Venezia con la quale è stata respinta la richiesta di riesame avanzata
avverso il decreto con il quale il locale p.m. ha disposto la convalida del sequestro di p.g. in data

Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnato provvedimento, con il primo
motivo violazione di legge per insussistenza del fumus commissi delict e, con il secondo, si lamenta
la violazione dell’art.191 c.p.p. per inutilizzabilità degli esiti dell’attività ispettiva.
Con dichiarazione 26.6.13, depositata presso la cancelleria del Tribunale di Venezia il 27.6.13,
l’Avv. Angelo Lorenzon, anche quale procuratore speciale di Bidoli Albina, giusta procura speciale
all’uopo rilasciata dalla Bidoli il 26.6.13, ha rinunciato al ricorso.
Osserva la Corte che l’intervenuta rituale rinuncia al ricorso comporta, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt.589-59 l c.p.p., l’inammissibilità dell’impugnazione, cui consegue la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in € 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di e 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 18 settembre 2013

15.1.13, in relazione al reato di cui all’art.689 c.p.

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