Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44850 del 25/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44850 Anno 2013
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo
nel procedimento nei confronti di
Rossi Gianfranco, nato a L’Aquila il 06/11/1961

avverso la sentenza del 31/05/2012 del Giudice di pace di Giulianova

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Vincenzo Calderoni, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

1

Data Udienza: 25/09/2013

RITENUTO IN FATUO

Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Giulianova dichiarava non
doversi procedere nei confronti di Gianfranco Rossi in ordine ai reati di cui agli
artt. 594 e 635 cod. pen., contestati come commessi in Alba Adriatica il
05/08/2011 in danno di Luciana De Paolis, in quanto estinti per intervenuta
riparazione del danno.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce violazione di legge nel

comparizione, costituente limite temporale per la condotta riparatoria, l’imputato
si fosse limitato ad offrire la somma di C. 250 che la parte offesa dichiarava di
accettare solo quale acconto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
Nella sentenza impugnata si osservava come l’imputato avesse offerto in
sede dibattimentale la somma di C. 250, che la parte offesa dichiarava di
accettare a titolo di acconto, e dichiarava contestualmente di aver provveduto
alla riparazione del danno cagionato con la condotta di cui all’art. 635 cod. pen.,
affermazione confermata dalla persona offesa. Questa formulazione esprime
sinteticamente quanto rilevabile, anche sotto il profilo della regolarità della
scansione temporale della procedura, dal verbale dibattimentale; ove risulta che
alla prima udienza dibattimentale del 24/05/2012 l’imputato offriva banco judicis
la somma di C. 250 e riservava di integrare l’offerta con la dimostrazione della
riparazione del danno materiale, che, preso atto dell’accettazione dell’offerta da
parte della persona offesa, il giudice rinviava il dibattimento alla successiva
udienza del 31/05/2012 perché quest’ultima visionasse la riparazione, e che a
tale udienza la parte offesa confermava che la riparazione era stata realmente
effettuata. Da tanto emerge che la condotta riparatoria, al di là dell’improprio
riferimento ad un’accettazione della parte offesa a titolo di acconto, veniva
interamente realizzata entro il limite temporale dell’udienza di prima
comparizione previsto dall’art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, essendo stato il
rinvio del dibattimento disposto unicamente per la verifica dell’effettività della
riparazione in forma specifica del danno materiale. Nessuna irregolarità è
pertanto ravvisabile nella conseguente pronuncia della declaratoria di estinzione
del reato.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
2

riconoscimento della causa di estinzione dei reati nonostante all’udienza di prima

P. Q. M.

Rigetta il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.
Così deciso in Roma il 25/09/2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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