Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4485 del 19/09/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4485 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHINZI LORENZO N. IL 27/08/1959
avverso la sentenza n. 8268/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 19/09/2014
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte d’Appello di Bologna ha confermato, quanto all’imputazione di lesioni
colpose, la sentenza di primo grado che aveva giudicato l’imputato responsabile del predetto
reato;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge per
essere stato omesso l’obbligo motivazionale;
artt. 581-591 C.P.P., poiché non si formulano specifici rilievi critici riguardo alle presunte
carenze motivazionali della sentenza impugnata;
-Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento delle spese
processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19/9/2014
Il onsigliere Est.
Il Préssidente
-Ritenuto che il motivo risulta privo di ogni specificità, in violazione del combinato disposto ex