Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44849 del 25/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44849 Anno 2013
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bonsignore Giovanni, nato a Messina il 03/12/1964

avverso la sentenza del 13/07/2011 del Tribunale di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente
alla condanna penale;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Giudice di pace di
Messina del 28/04/2011, con la quale Giovanni Bonsignore era assolto dalle
imputazioni, fra l’altro, dei reati di cui agli artt. 594 e 612 cod. pen., commessi in
Messina il 29/07/2008 in danno di Patrizia Mangiò, e in accoglimento dell’appello

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Data Udienza: 25/09/2013

proposto dalla parte civile, il Bonsignore veniva ritenuto responsabile dei reati di
cui sopra e condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di €. 600 di multa,
oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
L’imputato ricorrente deduce violazione di legge e contraddittorietà della
motivazione nella condanna penale dell’imputato, nonostante nella stessa
sentenza si riconoscesse l’appello proposto dalla parte civile ammissibile

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Non essendo stato l’imputato, nel caso di specie, citate a giudizio dinanzi al
Giudice di pace con ricorso immediato ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 28 agosto 2000,
n. 274, e non essendo pertanto applicabile la norma di cui all’art. 38 della stessa
legge in ordine alla possibilità per la parte civile, in tal caso, di proporre
impugnazione anche a fini penali, l’appello presentato dalla parte civile avverso
la decisione di primo grado, come del resto esplicitamente riconosciuto nella
stessa motivazione della sentenza impugnata, era ammissibile unicamente a fini
civili. La condanna penale viceversa pronunciata dal Tribunale non era pertanto
consentita; e la sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata senza
rinvio limitatamente a detta disposizione di condanna.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna penale.
Così deciso in Roma il 25/09/2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

unicamente agli effetti civili.

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