Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44847 del 25/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44847 Anno 2013
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova
nel procedimento nei confronti di
Occhi Luca, nato a Tortona il 19/08/1969

avverso la sentenza dell’11/07/2012 del Giudice dell’udienza preliminare presso
il Tribunale di Imperia

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso per raccoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata Luca Occhi veniva ritenuto responsabile del
reato continuato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. e 55 d.lgs. 21 novembre
1

Data Udienza: 25/09/2013

2007, n. 231, commesso in Imperia il 06/01/2011 in danno di Rosalba Dozol, e
condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed C. 140 di multa.
Il Procuratore generale ricorre sul giudizio di prevalenza delle attenuanti di
cui agli artt. 62, n. 6, e 62-bis cod. pen. sulle aggravanti contestate, e deduce
violazione di legge osservando come siffatto giudizio fosse precluso, ai sensi
dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., dalla contestazione della recidiva specifica
e reiterata.
Nell’interesse dell’imputato è stata depositata memoria a sostegno della

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
Il divieto di prevalenza delle attenuanti di cui al novellato art. 69, comma
quarto, cod. proc. pen. in presenza della contestazione della recidiva qualificata,
invocato dal ricorrente, presuppone invero che la recidiva non sia stata
disapplicata in quanto concretamente non significativa di maggiore pericolosità
dell’autore del reato (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247839).
Orbene, se è vero che nella motivazione della sentenza impugnata si fa espresso
riferimento ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti e sulla
recidiva, è anche vero che le considerazioni svolte sul punto, riferite alle
ammissioni dell’imputato, al versamento da parte di questi, in favore della
persona offesa, di una somma di denaro maggiore di quella sottratta, ed
all’individuazione della causale della condotta in una condizione di disagio
economico derivante dalla disoccupazione e dall’imminente nascita di una figlia,
appaiono piuttosto indicative di una valutazione di insussistente pericolosità
dell’imputato, per quanto detto coerente con la disapplicazione della recidiva. Ma
che questo fosse il reale intendimento del giudice di merito è confermato dal
fatto che, come correttamente osservato nelexmemoria presentata dalla difesa
dell’imputato, ed in conformità ai descritti passaggi motivazionali, il dispositivo
della sentenza impugnata recava un’esplicita affermazione di esclusione della
recidiva contestata.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

2

richiesta di rigetto del ricorso.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso del Procuratore generale.
Così deciso in Roma il 25/09/2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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