Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44845 del 24/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 44845 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Hrvic Avdo, nato a Zenica, il 19/1/1968;

avverso la sentenza del 24/7/2012 del Giudice di Pace di Savona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Vincenzo Sparano, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 24/09/2013

1.Con sentenza del 24 luglio 2012 il Giudice di Pace di Savona condannava Hrvic Avdo
alla pena di giustizia per il reato di lesioni personali commesso ai danni di Perich
Thomas, colpito dall’imputato con un pugno all’orecchio che gli cagionava una lieve
perforazione del timpano.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando sei
motivi.
2.1 Con il primo ed il secondo eccepisce la violazione dell’art. 420 ter c.p.p. e correlati

Giudice di Pace ha rigettato l’istanza di rinvio del dibattimento proposta dal difensore
dell’imputato per legittimo impedimento del medesimo a parteciparvi dovuto a
malattia. In proposito il ricorrente evidenzia come la documentazione medica allegata
all’istanza, illegittimamente disattesa in assenza dei necessari accertamenti medicofiscali, certificasse l’effettività ed attualità dell’impedimento e come in ogni caso la
motivazione adottata dal giudice per respingere la richiesta risulti solo apparente,
limitandosi ad affermare in maniera del tutto apodittica l’insufficienza dell’impedimento
a giustificare l’assenza del difensore.
2.2 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della regola di giudizio posta
dall’art. 533 c.p.p. in ragione della contraddittorietà delle deposizioni della persona
offesa e del teste Bombagi, mentre con il quarto eccepisce ai sensi dell’art. 606 lett. d)
c.p.p. la mancata assunzione dell’esame dell’imputato, pur tempestivamente richiesto.
2.3 Con il quinto motivo il ricorrente lamenta violazione della legge processuale e di
quella sostanziale in merito alla mancata declaratoria di improcedibilità del reato per
difetto di querela, rilevando come quella proposta dalla persona offesa non potesse
essere qualificata come tale in quanto priva di qualsivoglia istanza punitiva. Con il sesto
ed ultimo motivo, infine, viene eccepita l’omessa rilevazione della tacita “rinunzia” alla
querela da parte della persona offesa, la quale, per come pure evidenziato nella
sentenza impugnato, avrebbe abbandonato il procedimento già all’udienza del 13
marzo 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 primi due motivi sono infondati.
1.1 Per come risulta dagli atti – cui il collegio ha accesso attesa la natura processuale
delle eccezioni sollevate – il difensore dell’imputato ha presentato il giorno prima
dell’udienza del 24 luglio 2012 istanza di differimento della medesima, adducendo
l’impossibilità a parteciparvi pér motivi di salute, avendo il medico curante in pari data
certificatogli una “gastrite” con prognosi di giorni tre. Con ordinanza adottata nel corso
dell’udienza, il giudice rigettava l’istanza non ritenendo l’impedimento tale «da
giustificare l’assenza» del legale.

vizi motivazionali dell’ordinanza assunta all’udienza del 24 luglio 2012, con la quale il

1.2 Alla luce di quanto illustrato deve ritenersi che il Giudice di Pace abbia fatto buon
governo delle regole dettate in materia di legittimo impedimento a comparire del
difensore dall’art. 420 ter c.p.p., che il ricorrente ritiene invece essere state violate.
In proposito va infatti ricordato che l’impedimento rilevante ai fini della suddetta
disposizione è solo quello in grado di determinare l’assoluta impossibilità a comparire
del difensore. Non è dunque sufficiente che questi sia affetto da una qualsiasi
alterazione del suo stato di salute perché consegua l’obbligo per il giudice di disporre il
differimento dell’udienza, ma è invece necessario che l’interessato prospetti e

descritti dalla legge processuale. In tal senso non è in dubbio che l’assoluto
impedimento a comparire non richieda necessariamente l’impossibilità in senso fisico di
raggiungere la sede giudiziaria (Sez. 3, n. 47975 del 26 giugno 2012, Liccardo, Rv.
253991), ma, come chiarito ripetutamente da questa Corte, deve comunque risolversi
in una situazione tale da impedire all’interessato di partecipare all’udienza se non a
prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute. Ed è altrettanto
indubbio che sia onere dello stesso difensore documentare in maniera idonea la
circostanza affinchè il giudice, qualora non intenda accogliere l’istanza, sia tenuto a
disporre opportuni accertamenti – ricorrendo allo strumento della visita fiscale – tesi a
verificare l’effettività della situazione prospettata.
1.3 Nel caso di specie la certificazione allegata alla richiesta di differimento, non solo
non precisava che la malattia da cui era afflitto impedisse all’avv. Bertolino di svolgere
la sua attività professionale ovvero che lo stesso necessitasse di riposo assoluto in
ragione della sua eventuale intensità, ma si limitava a rilevare l’esistenza di una
patologia che, per comune esperienza, non poteva considerarsi invalidante (la gastrite
per l’appunto) e ad effettuare una prognosi sui suoi tempi di risoluzione (peraltro assai
rapidi). In tale situazione, sempre per consolidato orientamento di questa Corte, deve
ritenersi legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito ritenga l’insussistenza
del dedotto impedimento anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo
ricorso a nozioni di comune esperienza (Sez. 6, n. 4284 del 10 gennaio 2013, G., Rv.
254896; Sez. 5, n. 5540/08 del 14 dicembre 2007, Spanu, Rv. 239100; Sez. 6, n.
24398 del 26 febbraio 2008, De Macceis, Rv. 240352). Né appaiono fondate le ulteriori
censure mosse dal ricorrente in merito alla presunta carenza di motivazione del
provvedimento suddetto, atteso che lo stesso risulta adeguatamente – ancorchè
sinteticamente – argomentato, rilevando per l’appunto il carattere non impeditivo della
patologia prospettata.

2. Inammissibile, in quanto generico e sostanzialmente teso a sollecitare un riesame
del merito precluso al giudice di legittimità, risulta il terzo motivo con il quale vengono
evocate non meglio precisate contraddizioni nelle testimonianze assunte a fondamento

documenti una patologia tale da configurare un effettivo impedimento nei termini

della decisione del Giudice di Pace, mentre è infondato il successivo quarto motivo, non
integrando nullità alcuna il mancato svolgimento dell’esame dell’imputato che ne abbia
fatto preventiva richiesta e che – come nel caso di specie – non si sia opposto alla
chiusura dell’istruzione dibattimentale senza che si procedesse all’incombente (Sez. 6,
n. 1081/10 del 11 dicembre 2009, Campo Dell’Orto, Rv. 245707). Parimenti infondato
è altresì il quinto motivo, atteso che se la denuncia scritta presentata dalla persona
offesa – peraltro contro ignoti – non contiene formalmente alcuna istanza punitiva, dal
verbale di ricezione della stessa, sottoscritto anche dalla medesima persona offesa,

suo proponente di procedere nei confronti dell’autore dei fatti portati a conoscenza
dell’autorità. Nuovamente inammissibile per manifesta infondatezza è infine il sesto ed
ultimo motivo, atteso che nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a
seguito di citazione disposta dal pubblico ministero la mancata comparizione del
querelante non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa,
sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152, comma secondo, c.p. (Sez.
4, n. 18187 del 28 marzo 2013, P.G. in proc. De Luca, Rv. 255231).

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24/9/2013

risulta la sua volontà di proporre una querela, atto tipico sintomatico dell’intenzione del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA