Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44844 del 24/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44844 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

FERACI Enza, nata ad Alcamo, 1’11.4.1977:
PIRRONE Marianna, nata ad Alcamo il 26 /1937

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 31/05/2012;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesco
Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito, inoltre, l’avv. Marco Siragusa, difensore di parte civile, che si è riportato
alle conclusioni scritte e nota spese;
sentito, infine, l’avv. Rocco Cassarà, che ha fatto presente che il reato dovrebbe
essere dichiarato non procedibile per remissione di querela ed ha insistito,
comunque, per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 24/09/2013

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Palermo
confermava la sentenza del 17/02/2010 con la quale il Tribunale di quella stessa
città, sezione distaccata di Partinico, aveva dichiarato Enza Faraci e Marianna
Pirrone colpevoli dei reati di lesione personale e minaccia grave in danno di
Massimiliano Ferrara e, per l’effetto, le aveva condannate alla pena di € 760,00
ciascuna (così convertiti 20 giorni di reclusione) nonché al risarcimento dei danni in

2. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore delle imputate, avv. Rocco
Cassarà, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate
in parte motiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazione le ricorrenti denunciano difetto di
motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 530
n. 1 e 530 n. 2 dello stesso codice di rito. Si dolgono, in particolare, che il giudice di
merito non abbia tenuto conto delle deduzioni difensive, con riferimento alla pretesa
inattendibilità della persona offesa.
Il secondo motivo, riguardante specificamente la posizione di Enza Faraci.
deduce che l’imputata, chiamata a rispondere del reato di lesione personale
semplice, si era vista condannata per il reato di lesioni volontarie aggravate dall’uso
di bottiglia, lanciata all’indirizzo della persona offesa. Tale circostanza non era stata
mai contestata, donde l’invalidità della statuizione di condanna per violazione del
principio della contestazione.
Il terzo motivo riguarda, invece, la posizione della Pirrone, sul rilievo che,
erroneamente, l’espressione ti ammazzo era stata ritenuta minaccia grave, sulla
base, peraltro, della modificata versione dei fatti, che la persona offesa aveva poi
reso per suo esclusivo tornaconto.
Il quarto motivo deduce violazione della regola processuale di cui all’art. 529 n.
1 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606 lett. e) dello stesso codice di rito. Si osserva,
al riguardo, che la persona offesa, dopo la sua escussione dibattimentale, aveva
rimesso la querela nei confronti delle imputate che l’avevano accettata, di talché,
escluse le aggravanti erroneamente ritenute in sentenza, i reati avrebbero dovuto
essere dichiarati estinti per intervenuta remissione di querela.
Il quinto motivo, riguardante specificamente la posizione della Faraci, lamenta
la mancata applicazione dell’art. 43 cod. pen. e la mancata derubricazione del reato
di lesioni volontarie in quello di lesioni colpose, ai sensi dell’art. 590 dello stesso
codice. Sostiene, infatti, che il comportamento dell’imputata avrebbe dovuto essere
considerato meramente colposo.
2

favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede.

*

2. La prima ragione di censura, comune ad entrambe le ricorrenti, si colloca
decisamente in area d’inammissibilità, involgendo questione prettamente di merito,
qual’è, pacificamente, quella relativa alla valutazione delle risultanze processuali,
che si sottrae al sindacato di legittimità ogni qual volta sia assistita da motivazione
congrua e formalmente corretta. Tale deve intendersi quella che sorregge la
pronuncia impugnata siccome immune da vizi od incongruenze di sorta. In
particolare, risulta ineccepibile la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della

persona offesa, prudentemente vagliate nella loro affidabilità, nel pieno rispetto
della consolidata regola di giudizio, secondo cui le parole di accusa della persona
offesa, pur costituita parte civile, possono anche da sole sorreggere una statuizione
di colpevolezza ove motivatamente ritenute attendibili (cfr. Cass. Sez.Un. n. 41461
del 19/07/2012, Rv. 253214, secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma
terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le
quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione
di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea
motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca
del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso
rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; in
motivazione la Corte ha, altresì, precisato come, nel caso in cui la persona offesa si
sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali
dichiarazioni con altri elementi).
Peraltro, nel caso di specie, le dichiarazioni d’accusa avevano trovato in processo
significativa conferma nella certificazione sanitaria in atti, attestante lesioni
compatibili con la denunciata dinamica del fatto illecito.
Del tutto infondata è la seconda censura, riguardante specificamente l’imputata
Faraci, posto che l’imputazione a lei ascritta recava chiara contestazione in fatto
dell’aggravante dell’uso di bottiglia, quale fatto causativo delle lesioni riportate dalla
persona offesa.
Identico giudizio d’infondatezza va espresso con riferimento al terzo motivo,
riguardante specificamente la posizione dell’imputata Pirrone, posto che – con
insindacabile apprezzamento di merito, tale in quanto adeguatamente motivato – la
Corte territoriale ha ritenuto che l’espressione usata, per obiettiva gravità,/
integrasse la fattispecie delittuosa di cui al capoverso dell’art. 612 cod. pen.
Infondato è anche il quarto motivo riguardante la pretesa sopravvenuta
estinzione dei reati per remissione di querela, posto che entrambi i reati in
contestazione, alla stregua della loro inequivoca formulazione, erano insuscettibili di
estinzione per remissione di querela, in quanto perseguibili d’ufficio.
La quinta censura, specificamente riguardante la posizione della Faraci, è pur
essa destituita di condamento, in quanto, con motivata valutazione in fatto, il

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touttd…..t…„………i.,<. 2 . ' giudice di appello ha ritenuto che la condotta dell'imputata, che aveva lanciato una bottiglia all'indirizzo della persona offesa, non potesse essere considerata meramente colposa, alla stregua delle emergenze di causa e, segnatamente delle dichiarazioni della persona offesa, ancorché il pericoloso oggetto contundente avesse colpito lo stesso Ferrara solo di rimbalzo. Del resto, la ricorrente non ha indicato alcun elemento a sostegno di ipotizzabile diversità dell'evento verificatosi 3. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenziali statuizioni dettate in dispositivo, compresa la condanna delle ricorrenti alla rifusione, in solido, delle spese sostenute dalla parte civile, che si reputa congruo ed equo determinare come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in C 2000,00, più accessori come per legge. Così deciso il 24/09/2013 rispetto a quello voluto, sì da consentire l'applicazione dell'art. 83 cod. pen.

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