Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44842 del 24/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 44842 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dalla parte civile

Belmondo Lorenzo

avverso la sentenza del Giudice di pace di Perosa Argentina del 10/10/2012, nel
procedimento a carico di ACCOSSATO Alessandro, nato ad Asti il 12.4.1979;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
letta la memoria difensiva depositata il 2.8.2013 dall’avv. Sveva Insabato, difensore
di Alessandro Accossato;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesco
Salzano, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza;
sentito, altresì, l’avv. Fabio Fiduccia, sostituto processuale dell’avv. Sergio Viale,
difensore della parte civile che ha condiviso le conclusioni del P.G.;
sentito, infine, l’avv. Sveva Insabato, difensore dell’imputato Accossato, che ha
chiesto il rigetto del ricorso della parte civile.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 24/09/2013

1. Alessandro Accossato era chiamato a rispondere, innanzi al Giudice di pace
di Perosa Argentina, del reato di cui all’art. 582 cod. pen. perché, colpendolo con
calci e pugni, cagionava a Belmondo Lorenzo lesioni personali giudicate guaribili in
gg. 8.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudicante dichiarava non doversi
procedere nei confronti dell’imputato a causa dell’intervenuta estinzione del reato

2. Avverso la pronuncia anzidetta l’avv. Sergio Viale, patrono della parte civile,
Lorenzo Belmondo, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di
censura indicate in parte motiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente deduce inosservanza,
violazione od erronea applicazione di legge, in riferimento all’art. 35 d.lvo n.
274/2000.
Con il secondo motivo denuncia difetto di motivazione, con riferimento alle
ragioni per le quali era stata ritenuta congrua l’offerta risarcitoria avanzata
dall’imputato e, per l’effetto, era stata dichiarata l’estinzione del reato.
Sostiene, in particolare, che l’offerta riparatoria, peraltro non accompagnata da
formali scuse, era da ritenere inadeguata, sia perché sproporzionata, in difetto,
rispetto all’entità del danno patito, con riferimento alla gravità del fatto ed alle sue
conseguenze, sia perché si trattava di lesione volontaria e non già colposa.
Per tali ragioni, l’offerta era stata rifiutata.

2. Le due censure – esaminabili congiuntamente per identità di logica
contestativa – sono destituite di fondamento. Con esse il ricorrente mira a
contestare il giudizio del Giudice di pace in ordine alla congruità dell’offerta
risarcitoria, reputata sufficiente a giustificare la pronuncia di estinzione del reato, ai
sensi dell’art. 35 del d.lvo n. 274/2000.
Al riguardo, è indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice che é illegittima
la decisione con cui il giudice di pace, ritenga la congruità dell’offerta riparatoria, ex
art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, omettendo di valutarne l’idoneità in concreto a
soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e di fornire,
al riguardo, adeguata motivazione – avuto riguardo al contesto nel quale si
inseriscono le condotte criminose, al significato di concreto ravvedimento dell’offerta
e alla concreta efficacia dell’attività riparatoria a prevenire ulteriori reati – al fine di
assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all’intervento

2

dovuta all’avvenuto congruo risarcimento del danno.

giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e pericolosità (cfr., tra
le altre, Cass. Sez. 5, n. 12736 del 26/02/2009 Rv. 243337). Sennonché, nel caso
di specie, una siffatta, composita, valutazione (non essendo, di per sé, sufficiente
l’esaustività della condotta riparatoria ai fini dell’operatività del meccanismo di
estinzione dell’illecito: cfr. id . Sez. 4, n. 5507 del 12.12.2012, dep. il 4.2.2013)
stata effettuata dal giudice di pace, ancorché con sintetica enunciazione, che ha
fatto anche richiamo ai correnti parametri di determinazione in uso all’Ufficio di

era idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato contestato e quelle di
prevenzione dello stesso.
L’apprezzamento della congruità di siffatta motivazione non può certo andare
disgiunto dalla consapevolezza della forma abbreviata, che la motivazione del
giudice di pace deve assumere ai sensi dell’art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 274.
Correttamente, inoltre, il giudice di merito ha ritenuto irrilevante il dissenso
espresso dalla parte civile, facendo richiamo a pacifico orientamento
giurisprudenziale di legittimità, secondo cui in tema di procedimento davanti al
giudice di pace, nella valutazione di idoneità della attività riparatoria a soddisfare le
esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione, il giudice non è vincolato al
consenso della parte offesa, disponendo l’art. 35, comma primo, D.Lgs. n. 274 del
2000 l’audizione e non l’adesione di quest’ultima. Ne deriva che è legittima la
declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora,
pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per l’inadeguatezza della somma di
denaro posta a sua disposizione dall’imputato, il giudice esprima una motivata
valutazione di congruità della medesima somma (cfr. Cass. Sez. 5, n. 31070 del
10/04/2008, Rv. 241166).
3. Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato, con le conseguenziali

statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24/09/2013

appartenenza ed a quello limitrofo di Pinerolo, concludendo che l’attività riparatoria

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA