Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44840 del 24/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44840 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Milo Fabio Maria, nato a Brindisi il 25/01/1972

avverso la sentenza del 28/06/2012 della Corte d’Appello di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Brindisi del 13/01/2011, veniva confermata l’affermazione di responsabilità di
Fabio Maria Milo per il reato continuato di cui agli artt. 479, 56, 640 e 640-bis
cod. pen., commesso quale assistente della Polizia di Stato di Brindisi attestando

1

Data Udienza: 24/09/2013

falsamente in una relazione di servizio del 16/05/2006 di aver subito un
infortunio sul luogo di lavoro il 20/01/2006, e presentando fino al 30/05/2006
richieste dirette ad ottenere dal Ministero dell’Interno il riconoscimento della
dipendenza dell’infortunio da causa di servizio e, conseguentemente, un equo
indennizzo e il godimento di cure termali; dall’Azienda sanitaria la concessione
gratuita di medicinali e dall’Inpdap l’elargizione della relativa pensione, con
riduzione della pena inflitta in primo grado ad anni uno e mesi sei di reclusione e
concessione del beneficio della non menzione.

1. Sull’affermazione di responsabilità, il ricorrente deduce violazione di legge
nell’argomentazione probatoria della sentenza impugnata in quanto fondata su
mere presunzioni, e mancanza di motivazione su elementi di prova favorevoli
alla difesa emergenti dalle dichiarazioni dei testi Formosi e Lopalco e dalle
certificazioni del medico Gatti.
2. Sulla determinazione della pena, il ricorrente deduce contraddittorietà
della motivazione nel mantenere inalterata la pena-base individuata in primo
grado, riducendo solo l’aumento per la continuazione, nonostante il
riconoscimento della non particolare gravità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso relativi all’affermazione di responsabilità dell’imputato
sono infondati.
Le censure del ricorrente, nel denunciare il carattere asseritamente
presuntivo dell’argomentazione dei giudici di merito, presentano una genericità
che si pone al limite dell’inammissibilità, a fronte di una motivazione della
sentenza impugnata viceversa articolata su una serie di elementi indizianti.
Specificamente indicati, questi ultimi, nell’allegazione alla pratica infortunistica di
un referto del pronto soccorso che descriveva l’incidente come verificatosi il
15/01/2006 per la rottura di una sedia sulla quale l’imputato si trovava e non,
come riportato nella relazione di servizio, il 20/01/2006 a seguito di una perdita
di equilibrio; nella presentazione della denuncia di infortunio solo nel maggio del
2006; nella risultanza documentale dello svolgimento di un regolare turno di
servizio da parte del Milo sia nella giornata del 15/01/2006 che in quella del
successivo 20 gennaio, per le quali i capiturno De Luca e Biasi, in servizio con il
Milo in entrambe le occasioni, non riferivano del lamentato infortunio;
nell’accertata conformità alla normativa vigente degli arredi dell’ufficio ove
lavorava l’imputato; e nelle dichiarazioni della dottoressa Zozzi, che visitando il
2

L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.

Milo al pronto soccorso escludeva lesioni ossee nella regione lombare e rilevava
solo una possibile frattura alla prima vertebra coccigea, che peraltro tutti i medici
escussi in giudizio riferivano produttiva di dolore immediato e come tale
contrastante con l’affermazione, contenuta nella relazione di servizio redatta
dall’imputato, per la quale i dolori sarebbero insorti solo nella nottata successiva
all’infortunio consentendo al Milo di compilare il modulo sul turno di servizio. Ed
anche le deposizioni testimoniali delle quali il ricorrente lamenta il mancato
esame venivano invece valutate dalla Corte territoriale, laddove la stessa

compatibile al più con una sforzo e non con una caduta, e che il teste Formosi si
limitava a riportare quanto riferitogli il 21/01/2006 dal Milo sull’essere caduto da
una sedia il giorno precedente; mentre il ricorso è assolutamente generico nella
citazione, quale elemento a favore non esaminato, delle dichiarazioni del teste
Lopalco, delle quali non viene precisata la decisività in contrasto con il
dettagliato quadro indiziario esposto dalla Corte d’Appello.

2. E’ altresì infondato il motivo di ricorso relativo alla determinazione della
pena.
Nessuna incongruenza è invero ravvisabile nella sentenza impugnata
laddove l’eccessività della pena inflitta in primo grado veniva rilevata con
particolare riguardo al reato di truffa, riducendosi consequenzialmente la relativa
porzione di pena, corrispondente all’aumento per la continuazione per effetto
della qualificazione in primo grado, con disposizione non appellata, di detto reato
come satellite rispetto a quello di falso.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 24/09/2013

DEPOSITATA IN CA”CELLERIA

osservava che il medico Gatti rilevava solo una modesta lombosciatalgia,

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