Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4484 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4484 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TANCREDI MICHELE N. IL 05/02/1957
avverso l’ordinanza n. 6645/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 22/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 febbraio 2012 il Tribunale di sorveglianza di Torino
ha rigettato il reclamo proposto da Tancredi Michele, detenuto presso la Casa di
reclusione di Alessandria, avverso il decreto del 28 novembre 2011, con il quale
il Magistrato di sorveglianza di Alessandria aveva rigettato l’istanza dallo stesso
proposta, volta a ottenere la concessione di un permesso premio ex art. 30-ter

2. Contro detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
il condannato, che ne ha chiesto l’annullamento contestando le ragioni del rigetto
della sua richiesta.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. L’ordinanza impugnata ha dato conto, con argomentazioni corrette in
diritto ed esaustive in fatto, delle ragioni che non consentivano di accogliere la
richiesta di permesso premio, richiamando e condividendo le valutazioni e le
conclusioni del Magistrato di sorveglianza, valorizzando le circostanze fattuali
relative alla gravità dei reati commessi e alla lontananza della fine della pena e
rappresentando la mancanza di elementi indicativi di una revisione critica, seria e
sintomatica di sicuro ravvedimento del ricorrente e la condotta intramuraria del
medesimo, caratterizzata da diversi illeciti disciplinari.
I Giudici del merito hanno così ragionevolmente valutato non soddisfatti i
parametri – senso di responsabilità e correttezza del comportamento personale,
da un lato, e cessazione della pericolosità sociale, dall’altro – che rappresentano i
presupposti richiesti dall’art. 30-ter Ord. Pen.
A tali logici rilievi non si è correlato il ricorrente che, trascurando le ragioni
argomentate per illustrare il suo comportamento e il suo grado di pericolosità
sociale, ha opposto genericamente la propria valutazione degli elementi fattuali e
proposto una non consentita rilettura nel merito della vicenda.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

2

Ord. Pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013

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