Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44839 del 24/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44839 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Iamonaco Matteo, nato a Novara il 06/11/1972

avverso la sentenza del 24/09/2012 della Corte d’Appello di Torino

visti g li atti, il provvedimento impu g nato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consi g liere Carlo Zaza ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

g enerale

Francesco Salzano, che ha concluso per il ri g etto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Ivan Marrapodi in sostituzione dell’avv. Giancarlo
Marchioni, che ha concluso per l’acco g limento del ricorso ;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impu g nata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Verbania del 04/12/2009, veniva confermata l’affermazione di responsabilità
di Matteo Iamonaco per il reato di cui all’art. 479 cod. pen., commesso il

1

Data Udienza: 24/09/2013

26/08/2007 quale vicesovrintendente della Polizia stradale attestando
falsamente nel relativo verbale di aver fermato l’automobilista Claudio Busetto in
Verbania alle ore 6,20 a seguito di un controllo casuale su strada, in quanto in
sospetto stato di ebbrezza, laddove il controllo avveniva invece presso la sede
degli uffici della Polizia stradale di Verbania dopo che il veicolo vi era stato
condotto dallo stesso Busetto senza che ne fosse verificata l’idoneità alla guida, a
seguito di un controllo eseguito in Baveno alle precedenti ore 6, con ritiro della
patente di guida nei confronti dell’originario conducente Ivan Peretto per velocità

veniva assolto per insussistenza del fatto dall’imputazione di analogo reato
contestato come commesso attestando falsamente di aver affidato la stessa
autovettura a Maria Paschino dopo il ritiro della patente del Peretto,
rideterminandosi la pena in mesi otto di reclusione.
L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati nell’ordine
logico-giuridico di trattazione.
1. Sull’eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del Busetto, in quanto
assunte senza le garanzie difensive allo stesso dovute quale indagato per il reato
di guida in stato di ebbrezza, il ricorrente deduce violazione di legge nel mancato
riconoscimento a questi fini del collegamento probatorio fra i due reati.
2. Sull’affermazione di responsabilità, il ricorrente deduce illogicità della
motivazione in ordine alla rilevanza della difformità dell’atto dal vero ed
all’impossibilità di ricondurre la stessa a mera disattenzione, giustificate nella
sentenza impugnata con riferimento all’intento dell’imputato di sottrarsi a
responsabilità per le vicende successive al fermo del veicolo in Baveno ed alla
possibilità per il Busetto di far valere la realtà dell’accaduto nel procedimento per
il reato di guida in stato di ebbrezza; evidenziando la contraddittorietà di tali
argomentazioni con l’assoluzione dello Iamonaco per il reato di falso relativo
all’affidamento dell’autovettura, e con la possibilità per il Busetto di provare
testimonialmente la circostanza a suo favore. Il ricorrente lamenta altresì
violazione di legge nell’esclusione dell’innocuità del falso e nella ritenuta
sussistenza dell’elemento psicologico del reato, nel momento in cui l’atto
indicava il luogo di esecuzione del controllo in via Belgio di Verbania, ove in
effetti si trovavano gli uffici della locale Polizia stradale, con una difformità
riguardante una circostanza non rilevante rispetto alla funzione probatoria
dell’atto stesso, avente ad oggetto la condizione di ebbrezza del Busetto.

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eccessiva e guida in stato di ebbrezza. Con la stessa sentenza lo Iamonaco

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il motivo di ricorso relativo all’eccezione di inutilizzabilità delle

dichiarazioni del Busetto è inammissibile.
Il ricorso è infatti carente nell’interesse ad impugnare sul punto nel
momento in cui, come già evidenziato dalla Corte territoriale, la circostanza
dell’esecuzione del controllo alcolimetrico sulla persona del Busetto nel cortile
della sede della Polizia stradale di Verbania, determinante per l’affermazione di

veniva confermata dalla totalità delle deposizioni testimoniali assunte; fra le
quali in particolare quella del sovrintendente Rocchetti, in servizio la mattina dei
fatti presso gli uffici della Polizia stradale e non direttamente coinvolto nella
vicenda. Le dichiarazioni del Busetto sono pertanto irrilevanti nella struttura
motivazionale della sentenza impugnata.

2. I motivi di ricorso relativi all’affermazione di responsabilità dell’imputato
sono irkdati.
La sentenza impugnata premetteva l’incontestata ricostruzione della
vicenda, per la quale l’autovettura oggetto del controllo veniva fermata per
velocità eccessiva in Baveno allorché era condotta da Ivan Peretto, che risultava
in stato di ebbrezza all’esito dell’esame alcolimetrico; contattato il proprietario
del veicolo Antonio Busetto, questi, impedito da malattia, inviava sul luogo la
moglie Maria Paschino ed il figlio Claudio Busetto, il quale aveva effettivamente
in uso l’autovettura e l’aveva prestata al Peretto; ed allo stesso Claudio Busetto
era affidata la conduzione del veicolo fino agli uffici della Polizia stradale in
Verbania, ove anche il Busetto risultava positivo al controllo alcolimetrico.
Sulla base di questi elementi, veniva correttamente esclusa nel caso di
specie la dedotta innocuità del falso. Siffatta innocuità ricorre invero solo allorchè
la condotta determini un’alterazione irrilevante per il significato dell’atto, tale
pertanto da non incidere concretamente sulla funzione documentale dello stesso
e sull’interesse tutelato dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3564 del
07/11/2007 (23/01/2008), De Mori, Rv. 238875; Sez. 5, n. 38720 del
19/06/2008, Rocca, Rv. 241936; Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino,
Rv. 248395). D’altra parte, a questi fini occorre fare riferimento all’intero ambito
attestativo del documento, che non è circoscritto a quanto denotato dalla sua
formulazione testuale, ma comprende i presupposti di fatto necessari della realtà
documentata, anch’essi implicitamente attestati (Sez. 5, n. 34333 del
12/04/2005, Aurea, Rv. 232316; Sez. 5, n. 7718 del 13/01/2009, Fondazione
Centro S. Raffaele Del M.t., Rv. 242569). Ed è nel pieno rispetto di queste
3

falsità della difforme indicazione contenuta nel verbale oggetto dell’imputazione,

coordinate giuridiche che la Corte territoriale osservava come l’offensività della
condotta non fosse venuta meno per il fatto che il verbale avesse riportato
l’esatta circostanza dell’esito del controllo alcolimetrico sulla persona del
Busetto; e come viceversa la difformità dal vero del documento sul luogo di
esecuzione del controllo riguardasse un dato anch’esso facente parte del
contenuto attestativo del verbale. Altrettanto coerentemente veniva ritenuta
irrilevante la circostanza dell’indicazione, quale luogo di esecuzione del controllo,
della via antistante la sede della Polizia stradale di Verbania; rappresentandosi

descritto quale operazione casualmente effettuata sulla pubblica via, con la
totale obliterazione dell’aver gli stessi agenti della Polizia stradale consentito al
Busetto di condurre il veicolo da Baveno fino al luogo in cui l’esame veniva
eseguito, circostanza non priva di possibili riflessi sull’accertamento giudiziale del
reato di guida in stato di ebbrezza che da quel verbale sarebbe scaturito. Né
contrasta con questo rilievo la possibilità per il Busetto di provare
testimonialmente la predetta circostanza, evidenziata dal ricorrente, a fronte del
venir meno di un elemento di prova documentale in tal senso.
Congrua motivazione veniva altresì fornita dai giudici di merito in ordine alla
sussistenza dell’elemento psicologico del reato. Va rammentato che quest’ultimo
ha natura di dolo generico, e si riduce alla consapevolezza ed alla volontarietà
della falsa attestazione; non comprendendo pertanto l’intenzione di nuocere, e
non essendo peraltro escluso dalla convinzione di non cagionare alcun danno, ma
solo dall’essere il falso riconducibile a leggerezza o negligenza (Sez. 5, n. 15255
del 15/03/2005, Scarciglia, Rv. 232138; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago,
Rv. 248264). Condizione, quest’ultima, che veniva coerentemente ritenuta non
sussistente nel caso in esame, laddove l’unica ipotizzabile ragione della falsità
era individuata nel preciso intento dello Iamonaco di occultare le proprie
eventuali responsabilità nell’aver permesso al Busetto di porsi alla guida
dell’autovettura senza verificarne preventivamente lo stato di idoneità fisica.
Non sussiste infine, rispetto a questa conclusione, il dato di contraddittorietà
segnalato dal ricorrente rispetto all’assoluzione dello Iamonaco per l’imputazione
di falso relativa all’affidamento dell’autovettura alla Paschino. Detta assoluzione
veniva infatti motivata unicamente in base alla possibilità di ritenere l’atto
veritiero sul carattere formale di tale affidamento, a prescindere dalla consegna
di fatto della vettura al Busetto.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

4

viceversa come significativo il fatto che con tale indicazione il controllo venisse

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 24/09/2013

Il Consigliere estensore

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