Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44838 del 24/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44838 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Sciortino Ciro, nato a Bagheria il 12/10/1955
quale parte civile nel procedimento nei confronti di
1. Abbate Pietra, nata a Palermo il 25/05/1981
2. La Tona Rosa, nata a Bagheria il 31/10/1962

avverso la sentenza del 04/11/2011 della Corte d’Appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di
Palermo, Sezione distaccata di Bagheria, del 27/04/2010 con la quale Pietra

1

Data Udienza: 24/09/2013

Abbate e Rosa La Tona venivano assolte per insussistenza del fatto dalle
imputazioni dei reati di cui agli artt. 612 e 660 cod. pen., contestati come
commessi in danno di Ciro Sciortino fino al gennaio del 2006, e la Abbate veniva
dichiarata non punibile per provocazione dall’imputazione del reato di cui all’art.
594 cod. pen., contestato come commesso in danno dello Sciortino il
10/12/2005.
La parte civile ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull’assoluzione delle imputate per il reato di minaccia, il ricorrente

di morte in base ad elementi irrilevanti, e mancanza di motivazione sulle
contrarie deduzioni della difesa.
2.

Sull’assoluzione delle imputate per il reato di molestie, il ricorrente

deduce violazione di legge nell’esclusione della petulanza o del biasimevole
motivo della condotta per la reciprocità della stessa rispetto ad analoghi
comportamenti della persona offesa, ed illogicità della qualificazione in questi
ultimi termini delle denunce dello Sciortino.
3. Sulla ritenuta sussistenza della scriminante della provocazione per il reato
di ingiuria, il ricorrente deduce violazione di legge nell’individuazione del fatto
ingiusto della persona offesa nella reiterata presentazione di denunce nei
confronti di un familiare della Abbate, esercizio legittimo di un diritto a fronte di
una lamentata e persistente situazione di immissione di rumori e odori molesti,
ed illogicità della motivazione rispetto alla mancanza di elementi indicativi di
uno stato di ira delle imputate, persistente il giorno dei fatti in conseguenza delle
denunce. Lamenta altresì violazione di legge nell’acquisizione di documentazione
relativa al congedo dello Sciortino dall’Arma dei Carabinieri, irrilevante ed
appresa in violazione della normativa sulla tutela della riservatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso relativi all’assoluzione delle imputate dagli addebiti di
minaccia sono infondati.
La sentenza impugnata era infatti congruamente motivata sul punto nel
riferimento all’inaffidabilità delle dichiarazioni testimoniali, in quanto vaghe ed
imprecise sulla formulazione delle espressioni minacciose; ed a fronte di ciò il
ricorso si pone al limite dell’inammissibilità nel discutere il diverso tema della
portata intimidatoria delle minacce, superato dalla descritta argomentazione
della corte territoriale, e nel denunciare genericamente la mancanza di
motivazione sulle proprie deduzioni in merito.
2

deduce violazione di legge nell’esclusione della portata intimidatoria di minacce

2. Sono altresì infondati i motivi di ricorso relativi all’assoluzione delle
imputate dagli addebiti di molestie.
La sentenza impugnata era anche per questo aspetto coerentemente
motivata laddove vi si valutava la reciprocità delle molestie non per un richiamo,
che sarebbe sicuramente inconferente, alla previsione scriminante dell’art. 599
cod. pen., dettata per reati diversi, ma per l’impossibilità di configurare in una
situazione del genere, conformemente a principi già affermati da questa Corte

del reato rappresentato dall’aver agito con petulanza o per altro biasimevole
motivo. Le censure del ricorrente non toccano dunque l’effettivo contenuto della
motivazione della sentenza impugnata.

3. Sono invece fondati, nei ermini che seguono, i motivi di ricorso relativi
alla ritenuta sussistenza della scriminante della provocazione per il reato di
ingiuria.
Il fatto ingiusto, indicato a sostegno della ricorrenza della scriminante,
veniva infatti individuato nel mero dato della presentazione, da parte dello
Sciortino, di quindici querele nei confronti del congiunto della Abbate per asserite
condotte di immissione di rumori e odori molesti, qualificato in quanto tale come
comportamento contrario alle regole del vivere civile. Siffatta qualificazione,
rispetto all’espressione di un diritto quale quello di ricorrere alla giustizia per la
denuncia di ritenute illiceità, non può essere ritenuta adeguatamente motivata
con il solo riferimento al pur ragguardevole numero delle querele proposte; tanto
in mancanza di alcuna precisazione su aspetti indispensabili per valutare se
l’esercizio del diritto abbia trasmodato in una condotta persecutoria e solo
pretestuosamente giustificata dalla volontà di denunciare fatti asseritamente
illeciti, quali il periodo di tempo nel corso del quale le querele venivano
presentate, la frequenza delle stesse ed il loro esito.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto con rinvio
al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo esame
sulle indicate carenze motivazionali.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili limitatamente al reato di ingiurie
(capo B) con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in
grado di appello.
3

e

(Sez. 1, n. 26303 del 06/05/2004, Pirastru, Rv. 228207), l’elemento costitutivo

Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 21/02/2013

r de te

Il Consigliere estensore

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