Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44837 del 20/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44837 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ciardiello Mario, nato a Benevento il 24/01/1965
awerso la sentenza del 30/01/2013 della Corte d’Appello di Milano R.G. 6514/2009
visti gli atti, il prowedimento impugnato, il ricorso;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30/01/2013 la Corte d’Appello di Milano, per quanto ancora rileva, ha
confermato l’affermazione di responsabilità di Mario Ciardiello in relazione al reato di cui
all’art. 612 cod. pen., per avere minacciato di morte Luca Guzzon.
La Corte territoriale ha rilevato: che la deposizione di quest’ultimo era apparsa attendibile e
che non emergeva dalla documentazione prodotta dalla difesa una ricostruzione alternativa
dei fatti denunciati; che le dichiarazioni del Guzzon erano riscontrate da quelle dell’operante
Marchese, che aveva avuto modo di sentire personalmente una telefonata ricevuta dalla
parte civile ed era risalito all’identità del chiamante attraverso l’esame dei tabulati telefonici;
I
che questi ultimi, pur riferendosi al mese di aprile 2006, avevano rilievo probatorio, giacché il
Marchese aveva riferito che le telefonate minacciose, sebbene iniziate nel precedente mese
di marzo, erano proseguite sino all’agosto del 2006; che l’esistenza di motivi di rancore
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Data Udienza: 20/09/2013

dell’imputato nei confronti del Guzzon non elideva la coscienza e volontà dell’agire del
Ciardiello, consapevole del turbamento che arrecava alla persona offesa.
2. Nell’interesse del Ciardiello è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico,
articolato motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali per avere la Corte d’appello: a)
omesso di comparare le dichiarazioni del Guzzon con le inadempienze dallo stesso
commesse nei confronti non solo del Ciardiello, ma anche di terzi; b) erroneamente ritenuto
che la deposizione del Marchese, il quale aveva ascoltato una telefonata, senza riconoscere
ed identificare l’autore, potesse rappresentare elemento di riscontro delle dichiarazioni della

oggetto di contestazione e di valutare la consistenza delle telefonate; d) omesso di rilevare
l’inutilizzabilità del documento Pubblitalia; e) omesso di adeguatamente motivare
sull’elemento soggettivo del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Con riguardo alla ricostruzione dei fatti nella loro materialità, deve ribadirsi che le regole
dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della
persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento
dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea
motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo
racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigorosa rispetto a quellet cui
vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012,
Bell’Arte, Rv. 253214).
In ogni caso, la verifica attraverso indici esterni delle dichiarazioni della persona offesa non
si deve tradurre nell’individuazione di prove dotate di autonoma efficacia dimostrativa, dal
momento che ciò comporterebbe la vanificazione della rilevanza probatoria delle
dichiarazioni della prima.
Ciò posto, la tenuta logica della motivazione fornita dal Tribunale non è incrinata dai rilievi
del ricorrente, giacché le dichiarazioni del Guzzon sono ampiamente riscontrate, quanto al
contenuto delle telefonate e all’identificazione dell’autore, dalla deposizione del Marchese, il
quale ha riferito sia in ordine alla portata minacciosa di una telefonata sia in ordine al
procedimento che, attraverso l’esame dei tabulati telefonici, l’ha condotto ad individuare
l’autore delle chiamate nel ricorrente.
Il fatto che il Marchese abbia ascoltato una sola telefonata e che i tabulati si riferiscano solo
ad una parte del periodo interessato dalle minacce delle quali ha riferito il Guzzon, non
assume rilievo, poiché la deposizione del teste svolge funzione di elemento di verifica
dell’attendibilità della persona offesa.
Va, infine, aggiunto che la genericità delle critiche all’acquisizione della cd. “dichiarazione
Pubblitalia” non scalfisce il fatto che l’identificazione del Ciardiello come l’utilizzatore
dell’utenza intestata alla società Pubblitalia sia awenuta attraverso le indagini del Marchese

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persona offesa; c) omesso di considerare che i tabulati esaminati non erano riferibili ai fatti

presso tale società e abbia costituito oggetto di deposizione testimoniale da parte
dell’operante.
Il profilo di censura, riferito all’omessa considerazione delle inadempienze del Guzzon,
peraltro genericamente dedotte, concerne circostanza priva di rilievo, ai fini
dell’identificazione dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato di minaccia, giacché non
incide sulla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa

determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 20/09/2013

Il Componente estensore

delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo

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