Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44836 del 20/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44836 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Kasse Ndiaga Matar, nato a Dakar (Senegal) il 02/09/1971
avverso la sentenza del 01/10/2012 della Corte d’Appello di Lecce R.G. 1265/2011
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
udito, per l’imputato, l’Aw. Americo Barba, il quale ha concluso per raccoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 01/10/2012 la Corte d’Appello di Lecce ha confermato l’affermazione di
responsabilità di Ndiaga Matar Kasse in relazione al reato di cui all’art. 474 cod. pen., per
avere posto in vendita vari oggetti di abbigliamento con marchi e segni distintivi contraffatti
(Nike, Gucci, Dolce e Gabbana, Fendi, Louis Vuitton).
Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che i marchi non presentavano
caratteristiche tali da consentire di coglierne, ad un loro esame superficiale, la non
originalità. Inoltre, in alcuni casi (Gucci e Dolce e Gabbana) gli esperti ascoltati avevano
riferito di una riproduzione particolarmente fedele.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti
motivi.
1

Data Udienza: 20/09/2013

2.1. Con il primo motivo, si lamentano violazione degli art. 49 e 474 cod. pen., nonché vizi
motivazionali, sottolineando sia la scarsa qualità della fattura dei capi e la grossolanità della
riproduzione dei marchi, sia l’assenza di prova della registrazione dei marchi.
2.2. Con il secondo, subordinato, motivo si lamentano vizi motivazionali ed erronea
applicazione degli arti. 474 e 517 cod. pen., sottolineando che sarebbe quest’ultima,
nell’ipotesi più sfavorevole all’imputato, la fattispecie applicabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

termini puramente assertivi e privi di specificità, critica l’accertamento compiuto dal giudice
di merito, secondo cui la riproduzione dei marchi è stata, nel caso di specie, particolarmente
fedele, limitandosi a contrapporre la propria valutazione, senza indicare su quali basi fattuali
riposerebbe la manifesta illogicità delle argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale o in
relazione a quali risultanze sarebbe ravvisabile un travisamento del significato delle prove
raccolte.
Quanto alla seconda articolazione della doglianza, è certamente esatto che, in tema di
contraffazione di segni distintivi e di commercio di prodotti con segni falsi, alla luce delle
modifiche apportate agli arti. 473 e 474 cod. pen. dalla I. n. 99 del 2009, non è sufficiente
per la configurabilità del reato che prima della sua consumazione sia stata depositata la
domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato
effettivamente conseguito (Sez. 5, n. 9340 del 12/12/2012 – dep. 27/02/2013, Giannico, Rv.
255088). E, tuttavia, deve rilevarsi che il ricorrente, in sede di appello, non ha sollevato
alcuna censura in ordine alla mancata registrazione dei marchi, talché il ricorso per
cassazione finisce per denunciare una violazione di legge non dedotta in precedenza.
2. Del pari inammissibile, per manifesta infondatezza, è il secondo motivo di ricorso, in
quanto l’art. 517 cod. pen. è norma sussidiaria, destinata ad operare solo se il fatto non è
preveduto come reato da altra disposizione di legge.
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo
determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 20/09/2013

Il Componente estensore

Quanto alla prima articolazione della doglianza, va, infatti, rilevato che il ricorrente, in

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