Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44835 del 20/09/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 44835 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Aloisio Carmelo, nato a Mottola il 31/10/1970
avverso la sentenza del 02/04/2012 del Tribunale di Taranto R.G. 38/2011
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio per quanto riguarda statuizioni penali; con rinvio al giudice civile
per le statuizioni civili;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 02/04/2012 il Tribunale di Taranto, accogliendo l’appello proposto dalla
parte civile avverso la decisione di assoluzione del giudice di pace, ha affermato la
responsabilità di Carmelo Aloisio in relazione al reato di minacce commesso in danno di
Giuseppe Loperfido e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento
dei danni in favore di quest’ultimo.
Il Tribunale ha ritenuto che la deposizione della persona offesa era intrinsecamente logica e
sostanzialmente non smentita da altre risultanze processuali e che le dichiarazioni di Aloisio
Giuseppe provenivano da soggetto che doveva “nutrire qualche vincolo di parentela” con
l’imputato.
2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
1

Data Udienza: 20/09/2013

2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione degli artt. 36 e 38 d. Igs. n. 274 del 2000,
rilevando che l’appello proposto dalla parte civile doveva essere ritenuto inammissibile, in
quanto indirizzato nei confronti di una sentenza di assoluzione resa all’esito di procedimento
non scaturito da un ricorso immediato al giudice di pace, ai sensi dell’art. 21 del medesimo
d. Igs.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione degli artt. 576 e 597 cod. proc. pen., per
avere il Tribunale affermato la sua responsabilità agli effetti penali, in presenza di un appello
proposto dalla sola parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado.

pen. e vizi motivazionali, per avere il Tribunale affermato la sua responsabilità, omettendo di
sottoporre a vaglio critico le dichiarazioni della persona offesa e ritenendo inattendibile il
teste che aveva smentito la prima, valorizzando ipotetici legami di parentela con l’imputato,
sprowisti di alcun riscontro negli atti processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è infondato.
Deve premettersi che il procedimento davanti al giudice di pace era stato instaurato
mediante “citazione a giudizio”, ai sensi dell’art. 20 del d. Igs. n. 274 del 2000. Premesso ciò,
va osservato che, in applicazione della regola dettata dall’art. 576 cod. proc. pen., valida
anche per il procedimento davanti al giudice di pace in forza del richiamo di cui all’art. 2 d.
Igs. n. 274 del 2000, la persona offesa, costituita parte civile, può proporre impugnazione, ai
soli effetti della responsabilità civile, avverso la sentenza del giudice di pace.
2. Il secondo motivo è, invece, fondato. Nella situazione indicata sub 1, non può il giudice di
secondo grado pronunciare condanna penale dell’imputato e, pertanto, l’impugnata
sentenza, limitatamente all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, deve
essere annullata senza rinvio (Sez. 5, n. 35882 del 17/07/2009, Liporace, Rv. 244919).
3. Fondato è, altresì, il terzo motivo.
Nel giudizio di appello, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito al
processo, la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, una volta compiuto il
confronto puntuale con la motivazione della decisione di assoluzione, impone al giudice di
argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come l’unico ricostruibile al di
là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che
abbiano minato la permanente sostenibilità del primo giudizio (Sez. 6, n. 8705 del
24/01/2013, Farre, Rv. 254113).
Nella specie, la sentenza di secondo grado, senza espressamente confrontarsi con la
deposizione del teste Giuseppe Aloisio, sembra muovere da una valutazione di inattendibilità
della stessa fondata su un, peraltro ipotetico, rapporto di parentela con l’imputato, con ciò
sottraendosi all’indicato dovere motivazionale.
La sentenza, in parte qua, va, pertanto annullata, con rinvio, ai sensi dell’art. 622 cod. proc.
pen., al giudice civile competente per valore in grado d’appello.

2

2.3. Con il terzo motivo si lamentano violazione degli artt. 191, 192, 213 e 530 cod. proc.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza limitatamente alla irrogata condanna penale;
annulla per il resto le statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in
grado d’appello.
Così deciso in Roma il 20/09/2013

Il Componente estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA