Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44834 del 22/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44834 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CERVINO EMILIANO MICHELE N. IL 24/01/1975
avverso la sentenza n. 404/2012 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 05/03/2015
sentita la
fatta dal Consigliere Dott PATRIZIA PICCIALLI;
te/s ite le conclusioni del PG Dott.
le/ti

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/10/2015

Ritenuto in fatto

Con la sentenza di cui all’epigrafe la Corte di appello di Campobasso ha dichiarato
inammissibile per tardività l’appello proposto da CERVINO Emiliano Michele avverso la
sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato in data 4 giugno 2012 dal locale
Tribunale, che, riconosciuta la diminuente del vizio parziale di mente ex art. 89 c.p.,
l’aveva ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato, contestato in concorso con

Il giudice di appello, rilevato che la sentenza del Tribunale era stata pronunciata, assente
per rinuncia l’imputato, il 4 giugno 2012 e depositata il 23 agosto 2012 nel rispetto del
termine di 90 giorni indicato dal Tribunale ex art. 544, comma 3, c.p.p, riteneva che l’atto
di appello, depositato il 6 novembre 2012, era stato presentato oltre il termine di 45
giorni previsto dall’art. 585, n. 2, lettera c) c.p.p.

Il Cervino ricorre per cassazione, tramite difensore, lamentando che all’imputato
contumace non è mai stato notificato l’estratto contumaciale di primo grado, cosicchè non
è mai iniziata la decorrenza del termine per impugnare.

La Corte di merito non aveva tenuto conto che successivamente all’udienza del
23.3.2011- fissata a seguito di richiesta di rito abbreviato condizionato alla quale si dava
atto che il detenuto era non presente per rinuncia- il giudice, ritenuto di dover
provvedere alla nuova ordinanza di giudizio immediato, disponeva la nuova udienza
dell’11.4.2011, nella quale il Cervino veniva dichiarato contumace, condizione immutata
sino al termine del processo di primo grado.

Considerato in diritto

Gli argomenti del Procuratore generale, che ha concluso per la infondatezza del ricorso,
meritano integrale condivisione.

Dall’accesso agli atti, consentito in considerazione dell’eccezione proposta, risulta
effettivamente che il Cervino è stato erroneamente ritenuto assente nel giudizio di primo
grado.

All’udienza dell’Il aprile 2011, infatti, l’imputato veniva dichiarato contumace e, nelle
successive udienze, fino a quella del 4 giugno 2012 in esito alla quale era emessa la
sentenza di primo grado, la contumacia non è mai stata revocata, benché
2

altro.

impropriamente nei verbali di udienza il ricorrente fosse indicato come” assente” anziché
” già contumace”.

E’ pertanto esatto, quanto indicato in ricorso, che l’imputato aveva diritto alla notifica
dell’estratto contumaciale della sentenza di primo grado, che non è stata invece eseguita.

Da tale conclusione non consegue però l’accoglimento del ricorso.

gravame da parte del difensore, ha comportato la consunzione del relativo diritto di
impugnazione e l’irrilevanza delle successive vicende, fra cui la notificazione all’imputato
dell’estratto contumaciale ( v. da ultimo Sezione V, 11 luglio 2014, n. 41066, Chiavacci,
rv. 260775).

La notificazione dell’estratto contumaciale ha lo scopo di informare l’imputato
dell’esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché ne possa acquisire
completa conoscenza per esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione, che non
si esaurisce con la semplice presentazione dell’impugnazione da parte del difensore.

Laddove però la situazione processuale fornisca in concreto la dimostrazione che
l’imputato abbia avuto conoscenza dell’esistenza del provvedimento impugnabile e
qualora costui eserciti il proprio diritto di impugnazione, regolarmente, non essendo
ancora decorso il relativo termine per la mancata notificazione dell’estratto contumaciale,
il diritto si consuma e l’interessato non può dolersi delle modalità con cui sia stata
completata la notificazione dell’estratto contumaciale.

Nel caso di specie, come emerge dall’esame degli atti, consentito dalla natura della
censura, l’impugnazione in appello è stata proposta dal difensore del Cervino con atto in
calce al quale l’imputato in data 5.11.2012 ha conferito espressa procura al difensore
Marco Intiso per la proposizione dell’appello, oltre alla nomina a difensore per il relativo
giudizio.

La

dimostrazione

documentale dell’avvenuta

conoscenza

dell’emissione del

provvedimento impugnabile ed il conferimento di specifico incarico al proprio difensore di
esercitare anche in sua vece il diritto di impugnazione comporta che si debba ritenere
consumato l’autonomo diritto di impugnazione dell’imputato ed irrilevanti le successive
vicende della notificazione dell’estratto contumaciale.

3

Al proposito osserva il Collegio, in via assorbente, che la regolare presentazione del

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 22 ottobre 2015

Il Pres dente

Il Consigliere estensore

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