Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44832 del 18/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44832 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TEODORO UMBERTO N. IL 05/12/1952
avverso la sentenza n. 37/2011 TRIBUNALE di NOLA, del 18/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
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R
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ri
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difigidOr Avv.

Data Udienza: 18/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18-10-2012, il Tribunale di Noia, confermando quella del 30-6-2011
del Giudice di pace di Ottaviano, riconosceva Umberto TEODORO responsabile dei reati di
lesioni personali in danno dei coniugi Raffaele Ranieri e Maria Licone (capo b) e di ingiuria in
danno della Licone (capo a).
La conferma della responsabilità era basata sulla ritenuta attendibilità dei testi di accusa la cui

2. L’imputato ha proposto ricorso tramite il difensore deducendo vizio di motivazione sotto tre
profili:1) il giudice di appello aveva motivato sull’attendibilità della p.o, mentre nell’appello si
era evidenziato piuttosto che la Licone si era mostrata incerta sul punto di essere stata
ingiuriata, almeno nella data di cui al capo a); 2) la motivazione della sentenza impugnata era
stata unica per entrambi i capi d’imputazione mentre nell’appello si era affermato soltanto per
il capo b) che la pronuncia di responsabilità era stata basata esclusivamente sulle dichiarazioni
delle pp.00.; 3) il tribunale aveva erroneamente ritenuto che i testi ‘neutri’ fossero in sintonia
con quelli dell’accusa, mentre ad esempio il maresciallo dei carabinieri, a differenza delle
pp.00., non aveva riferito di essersi recato a casa di costoro, ricordando invece che era stata la
Licone ad andare in caserma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Invero, al percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha saldato la conferma
dell’affermazione di responsabilità all’attendibilità dei testi di accusa la cui versione era
avvalorata dai referti medici e non contrastata dai testi c.d. neutri, il ricorrente
contrappone soltanto: 1) il frammentario riferimento ad uno stralcio fuori contesto
dell’esame della Licone; 2) il rilievo che la motivazione della sentenza impugnata era
stata estesa, in modo unitario, ad entrambi i capi d’imputazione nonostante nell’appello
si fosse lamentato soltanto per il capo b) che la pronuncia di responsabilità era stata
basata esclusivamente sulle dichiarazioni delle pp.00. (il che, tra l’altro, non è, in
quanto tali dichiarazioni sono state ritenute riscontrate dai certificati medici); 3)
l’assunto dell’erroneità della conclusione del tribunale circa la sintonia dei testi c.d.
neutri con quelli dell’accusa, che si basa soltanto sul rilievo, assolutamente marginale
nella ricostruzione della vicenda, che il teste maresciallo dei carabinieri avrebbe
ricordato, a differenza delle pp.00., non già di essersi recato a casa di costoro, ma che
era stata invece la Licone ad andare in caserma.
3. Considerazioni che per frammentarietà, erroneità, o irrilevanza, si palesano
manifestamente inidonee a scalfire il nucleo motivazionale, esente da vizi di manifesta
illogicità, del provvedimento impugnato.

2

versione era avvalorata dai referti medici e non contrastata dai testi c.d. neutri.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del gravame seguono per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di
inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte
Costituzionale, n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle
ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1000,00
(mille).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 18.9.2013

P. Q. M.

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