Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44830 del 18/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44830 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIANNANGELO NELLO N. IL 29/01/1943
avverso la sentenza n. 2/2012 TRIBUNALE di SULMONA, del
07/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
ott.
cur,t• che-ha-cuncluso-per.

Udito, peyta parte civile, l’Avv
UditZdifensor Avv.

Data Udienza: 18/09/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Roberto Aniello, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Giannangelo Nello propone ricorso per cassazione contro la

sentenza del tribunale di Sulmona che ha confermato la sentenza di
condanna alla pena di C 700 di multa emessa dal giudice di pace di

danni di Di Nino Davide.
2.

A sostegno del ricorso propone i seguenti motivi:
a. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della
motivazione; lamenta il ricorrente mancanza di motivazione
con riferimento ai motivi di appello ed in particolare con
riferimento ai capi B e C dell’imputazione. Lamenta, poi, la
mancata indicazione dei riscontri alle dichiarazioni rese dalla
parte lesa, nonché la mancanza di valutazione dei testi della
difesa e il mancato riscontro delle spese liquidate a favore
della parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto lamenta genericamente il
contenuto della sentenza senza approfondimenti ed indicazione specifica
dei passaggi della sentenza censurati e dei vizi che l’affliggono. Si
lamenta genericamente la mancanza di motivazione con riferimento ad
alcuni punti asseritamente trattati nell’appello, ma non specificati nel
loro contenuto.
2. Occorre ricordare che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui
motivi si limitino a lamentare l’omessa valutazione, da parte del
giudice d’appello, delle censure articolate con il relativo atto di
gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne
specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di
consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono
irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo
l’atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa

1

Pratola Peligna, per i reati di cui agli articoli 582, 594 e 612 commessi ai

prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da
sottoporre a verifica (Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, Rv. 236689).
3. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della

determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/09/2013

cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo

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