Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4483 del 12/06/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4483 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI GIROLAMO MARCO N. IL 08/03/1967
avverso l’ordinanza n. 2834/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
16/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;
Data Udienza: 12/06/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 marzo 2012, la Corte d’appello di Ancona ha
dichiarato, in camera di consiglio, inammissibile – ai sensi degli artt. 581, comma
1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – l’appello proposto da Di
Girolamo Marco avverso la sentenza del 10 giugno 2011 del Tribunale di Ascoli
Piceno, che aveva condannato il medesimo alla pena di un mese di arresto per il
La Corte, a ragione della decisione, osservava che l’appellante aveva
dedotto, senza alcun conforto probatorio, “ragioni della violazione”, costituenti
moventi e non escludenti la integrazione del reato contestato, omettendo di
censurare specificamente la motivazione della sentenza, e aveva genericamente
richiamato, a fondamento della richiesta di concessione delle attenuanti
generiche, i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., senza specificare o indicare
alcuno di tali criteri.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore di fiducia, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla
base di unico motivo, con il quale ha denunciato violazione dell’art. 606, comma
1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 581 cod. proc. pen., 62-bis e
133 cod. pen., in dipendenza della genericità della motivazione adottata priva di
alcun nesso con i motivi di gravame dedotti.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è ammissibile in rito perché proposto, ai sensi dell’art. 591,
comma 2, cod. proc. pen., avverso l’ordinanza dichiarativa della inammissibilità
della impugnazione e costituente come tale provvedimento conclusivo – idoneo a
produrre l’effetto del giudicato – della fase promossa con il gravame e preclusivo
di ulteriori attività processuali, che a tale fase possano riferirsi.
2. Le censure sono, invece, manifestamente infondate nel merito, giacché
l’obbligo del giudice di fornire una risposta alle questioni proposte trova limite
nella inammissibilità della doglianza, che impedisce di configurarla alla stregua di
“motivo”, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen.
Nella specie, i motivi di appello sono stati considerati inammissibili per
essere stati apprezzati come generici gli assunti dell’appellante a fronte della
motivazione esaustivamente argomentata della decisione di primo grado in
2
reato di cui all’art. 2 legge n. 1423 del 1956.
ordine alla sussistenza degli elementi del reato contestato e al diniego delle
attenuanti generiche.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013
Il Consigliere estensore
Il Presidente
P.Q.M.