Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44823 del 17/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44823 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

FRANCARIO Agatino, nato a Catania il 04/01/1953

avverso la sentenza del Tribunale di Catania-sezione distaccata di Belpasso del
31/05/2012;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Eduardo
Scardaccione, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Agatino Francario era chiamato a rispondere, innanzi al Giudice di pace di
Belpasso, del reato di lesione personale, ai sensi dell’art. 582 cod. pen. per avere
cagionato a Grillo Angelo, picchiandolo con uno schiaffo e poi con pugni, lesioni
personali repertate per “contusione frontale nasale com presenza di graffi allo
zigomo sinistro ed al labbro superiore e alla mano destra, arrossamento al collo” da

Data Udienza: 17/09/2013

cui derivava una malattia nel corpo giudicate guaribili in giorni tre s.c. e del reato di
ingiuria in danno dello stesso Grillo. Quest’ultimo, a sua volta, era imputato – nello
stesso procedimento – del reato di percosse in danno del Francario medesimo.
Con sentenza del 24.3.2011 il Giudice di pace dichiarava quest’ultimo colpevole
del reato di lesione personale e, per l’effetto, lo condannava alla pena di C 700,00
di multa nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa,
costituitasi parte civile, liquidato in C 2000,00. Lo assolveva, invece, dal reato di

stesso Francario.
Pronunciando sul gravame proposto dal detto Francario e sull’appello
incidentale del Grillo, il Tribunale di Catania-sezione distaccata di Belpasso, con la
sentenza indicata in epigrafe, riformava in parte la sentenza impugnata,
dichiarando Angelo Grillo colpevole del reato a lui ascritto, condannandolo alla pena
di C 200,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte
civile Agatino Francario, determinati nella misura di C 1000,00; confermava nel
resto con ulteriori statuizioni di legge.

2. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore del Fancario, avv. Francesco
Marchese, ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura
indicate in parte motiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce inosservanza ed erronea
applicazione degli artt. 157 e, 159 e 160 cod. pen. Si lamenta. al riguardo, che il
giudice di merito abbia ritenuto che il termine prescrizionale non fosse maturato,
avuto riguardo alla notifica del decreto di citazione, con ciò violando la norma di cui
all’art. 160, secondo cui il decorso della prescrizione è interrotto dal deposito – e
non dalla notifica – del decreto anzidetto nella segreteria del pubblico ministero. Nel
caso di specie, il decreto di citazione era stato depositato il 10.1.2006, di talché il
termine quinquennale di prescrizione, secondo il previgente regime normativo in
materia di prescrizione, era maturato il 10.1.2011.
Con il secondo motivo si deduce inosservanza od erronea applicazione dell’art.
2 del divo n. 274/2000, con riferimento all’art. 484 cod. proc. pen. ed agli artt. 157,
159 e 160 cod. pen., sul riflesso che non era stata dichiarata la nullità
dell’ordinanza di sospensione del decorso della prescrizione emessa dal giudice di
pace all’udienza del 26.4.2006, allorquando non si era ancora instaurato un corretto
rapporto processuale, essendo stata disposta la rinotifica del decreto di citazione
all’imputato.

2

ingiuria a lui ascritto. Anche il Grillo era assolto dal reato di percosse in danno dello

Con il terzo motivo si eccepisce mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione, con riferimento alla valutazione delle risultanze
processuali.
Con il quarto motivo si eccepisce od inosservanza erronea applicazione dell’art.
52 cod. pen. per mancata applicazione della legittima difesa.
Con il quinto motivo si eccepisce mancanza, contraddittorietà in manifesta
illogicità della motivazione in ordine al mancato rilievo dell ‘anzidetta esimente.

cod. proc. pen.
Con il settimo motivo si denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione con riferimento alla misura del risarcimento del danno
determinata in suo favore in misura inferiore a quella fissata in favore della parte
civile Grillo.

2. La prima censura lamenta erroneo calcolo del termine di prescrizione, sul
rilievo che il giudice di appello aveva erroneamente individuato il primo atto
interruttivo nella notifica del decreto di citazione anziché nel relativo deposito
presso la segreteria del pubblico ministero. Il rilievo è, certamente, esatto in linea
meramente astratta, ma affatto ininfluente nell’economia del calcolo della
prescrizione. Ed invero, pur computando un diverso dies a quo, il termine relativo
andrebbe, comunque, soggetto ai periodi di sospensione, verificatisi in primo grado
per una complessiva durata di giorni 208, di talché, in ogni caso, la prescrizione non
era maturata prima della sentenza di primo grado.
Anche la seconda doglianza è priva di fondamento per evidente irrilevanza ai
fini del computo complessivo della prescrizione, che, per quanto si è detto, non era
ancora maturata alla data della deliberazione della sentenza di primo grado.
Le censure di cui ai motivi dal terzo al sesto – congiuntamente valutabili per
evidente identità di ratio contestativa – si collocano tutte in area d’ inammissibilità,
afferendo a questione squisitamente di merito, qual è pacificamente quella relativa
alla valutazione delle risultanze processuali, che si sottrae al giudizio di legittimità
ove assistita da motivazione congrua e formalmente corretta. Tale deve ritenersi
quella che sorregge il provvedimento impugnato, in quanto immune da vizi od
incongruenze di sorta nell’espressione del ribadito giudizio di colpevolezza, in esito
a compiuta rivisitazione delle emergenze probatorie, segnatamente delle
dichiarazioni della persona offesa e delle raccolte testimonianze. Con insindacabile
apprezzamento di merito, tale in quanto motivatamente formulato, il giudice a quo
ha poi escluso che la reclamata esimente della legittima difesa fosse, in alcun
modo, compatibile con la plausibile ricostruzione della vicenda, ritenuta in
sentenza.

3

Con il sesto motivo si deduce erronea applicazione degli articoli 533,535 538

Manifestamente infondata, infine, è la settima doglianza riguardante le
statuizioni civili, a fronte di compiuta motivazione in ordine alla misura del
risarcimento del danno, determinata in via equitativa, in termini che, a fronte di
adeguata giustificazione, non sono sindacabili in questa sede di legittimità.

4. Per quanto precede il ricorso – globalmente considerato – merita il rigetto,
dunque un epilogo decisionale, notoriamente, non ostativo alla delibazione

La questione è fondata in quanto, avuto riguardo alla data di commissione del
reato (21.4.2005) e del periodo di sospensione, per la complessiva durata di mesi
dieci e giorni ventisei, il reato è prescritto il 31.12.2012.
Non resta che prenderne atto e far luogo alla relativa declaratoria di estinzione,
previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non risultando in atti tanto più a fronte di doppia conforme in punto di penale responsabilità – l’evidenza
delle condizioni per una più favorevole pronunzia di proscioglimento nel merito.

5. Nondimeno, il ricorso deve essere esaminato agli effetti delle statuizioni
civili, ai sensi dell’art. 578 del codice di rito.
In siffatta logica valutativa, l’impugnazione deve essere rigettata per le stesse
ragioni che militano a sostegno della ritenuta infondatezza nell’ottica penalistica.
Non resta, pertanto, che provvedere come da dispositivo

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza per essere reato estinto per
prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.

Così deciso il 17/09/2013

dell’eccezione di prescrizione sollevata dal P.G. all’odierna udienza.

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