Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44822 del 17/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44822 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

BORGIA Pierluigi, nato a Taranto il 22/02/1967

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto del
28/11/2011;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Eduardo
Scardaccione, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Lecce-sezione
distaccata di Taranto, confermava la sentenza del 12/05/2010 con la quale il
Tribunale di Taranto aveva dichiarato Pierluigi Borgia colpevole del reato di cui agli
artt. 476-482 cod.pen., così riqualificato il reato di falso a lui ascritto, e riconosciute le attenuanti generiche – l’aveva condannato alla pena di mesi quattro

Data Udienza: 17/09/2013

e giorni venti di reclusione, oltre consequenziali statuizioni. Oltre all’anzidetto reato
di falso il Borgia era imputato anche del reato di cui all’art. 660 cod. pen. per avere
molestato Silvia Biondo, inviandole una cartolina-invito del Comune di Taranto “per
la definizione tributi insoluti A.S. Body House 2001/2002” completamente falso,
anche nella firma del funzionario del predetto Comune; ma da tale imputazione era
stato, però, assolto con formula ampiamente liberatoria.

per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia violazione degli
artt. 476 e 482 cod. pen., ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. Contesta, al
riguardo, la ritenuta sussistenza del reato a lui ascritto, specie sul rilievo che,
erroneamente, era stata attribuita natura di atto pubblico alla cartolina-invito in
questione, nonostante la stessa fosse priva dei connotati tipici dell’atto pubblico,
secondo l’interpretazione giurisprudenziale di legittimità. Erroneamente, inoltre, il
giudice di appello non aveva considerato il falso in questione del tutto inutile, in
ragione del fatto che la falsificazione avrebbe riguardato un atto assolutamente
privo di valenza probatoria o di funzione attestativa.

2. La censura è destituita di fondamento. È, infatti, ineccepibile il rilievo
motivazionale della Corte territoriale che, nel rispondere ad identica questione
difensiva, aveva ravvisato nella cartolina in questione gli estremi dell’atto pubblico
considerato che la contraffazione consisteva nella confezione di un atto
all’apparenza proveniente dalla pubblica amministrazione, munito di timbro e firma
del funzionario responsabile, entrambi contraffatti. La detta falsificazione era
tutt’altro che inutile in quanto aveva dato luogo ad un atto della pubblica
amministrazione che, nella rappresentare falsamente una pretesa impositiva
riguardante tributi insoluti, era destinato ad avviare, nel contraddittorio con la
contribuente, una procedura conciliativa. Di talché, ricorrevano nella fattispecie i
requisiti dell’inerenza all’esercizio della pubblica funzione e del contributo alla
formazione di un procedimento della pubblica amministrazione, richiesti da
indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice ai fini della configurazione
dell’atto pubblico rilevante in materia di falsi (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 5, n.
43737 del 27/09/2012, Rv. 254520).

2

2. Avverso l’anzidetta pronuncia l’imputato, personalmente ha proposto ricorso

3.

Per quanto precede, il ricorso merita il rigetto, dunque un epilogo

decisionale, notoriamente, non ostativo alla delibazione dell’eccezione di
prescrizione sollevata dal P.G all’odierna udienza.
La questione è fondata in quanto, avuto riguardo alla data di commissione del
reato (1.3.2003) e tenuto conto del periodo di sospensione, per complessivi anni
uno e mesi quattro, il termine prescrizionale è maturato 1’1.1.2012, dunque
successivamente alla sentenza impugnata.

previo annullamento, senza rinvio, dell’impugnata sentenza, non risultando in atti tanto più in presenza di doppia conforme in punto di penale responsabilità

l’evidenza di condizioni per una più favorevole pronunzia di proscioglimento nel
merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione.

Così deciso il 17/09/2013

Non resta che prenderne atto e far luogo alla relativa declaratoria di estinzione,

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