Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44821 del 17/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44821 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Zirab Redouan, nato a Casablanca (Marocco) il 05/10/1967

avverso la sentenza emessa il 01/03/2012 dalla Corte di appello di Ancona

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Edgardo Scardaccione, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del reato addebitato

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di Redouan Zirab ricorre avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa il 9/05/2007 dal Tribunale
di Ascoli Piceno (sezione distaccata di San Benedetto del Tronto), in forza della
quale il predetto imputato era stato condannato alla pena di mesi 2 di reclusione

Data Udienza: 17/09/2013

per i reati di minaccia grave e tentate lesioni personali in danno della propria
convivente: si assumeva in particolare che lo Zirab avesse prima paventato alla
donna di darle fuoco, quindi le aveva gettato addosso del liquido infiammabile ed
aveva fatto il gesto di usare un accendino, con l’altra a trovare rifugio in bagno
ed a chiedere aiuto.
Il ricorrente lamenta:
1. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della
sentenza impugnata, dal momento che non sarebbero stati indicati gli

risulterebbe spiegato perché lo svolgimento dei fatti come ricostruito dalla
difesa sarebbe da ritenere inattendibile.

Sul punto, il difensore

dell’imputato ricorda le contraddizioni in cui incorse la persona offesa e
l’intrinseca illogicità di considerare integrato il tentativo di lesioni secondo
la dinamica esposta nella pronuncia (essendo irragionevole pensare che la
compagna dello Zirab attese il succedersi delle varie condotte da costui
poste in essere senza cercare immediatamente di allontanarsi da lui, né
preoccuparsi di trovare un riparo più efficace del semplice chiudersi in
bagno, dove al prevenuto sarebbe stato comunque facile accedere);
2. violazione di legge processuale, avendo la Corte territoriale disposto la
condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute in grado di
appello dalla parte civile, malgrado non vi fosse mai stata alcuna
costituzione della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve qualificarsi inammissibile, data la genericità – rilevabile
ictu ocull – delle doglianze di cui al primo motivo.
Sostenere che non sarebbe stato spiegato adeguatamente perché una
ricostruzione adesiva all’impianto accusatorio sia preferibile rispetto alla contraria
prospettazione della difesa da un lato comporta una sollecitazione a questa Corte
affinché vengano rivalutate le risultanze istruttorie (operazione non consentita in
sede di legittimità), e dall’altro non vale certamente a soddisfare la necessità che
il motivo di gravame sia illustrato – come invece impone l’art. 581, lett. c), cod.
proc. pen. – “con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di
fatto che sorreggono ogni richiesta”. Del tutto strumentali e manifestamente
infondate appaiono poi le considerazioni difensive sulla presunta non credibilità
della persona offesa (solo perché ella avrebbe dichiarato in una circostanza che
lo Zirab era andato a prendere in garage il liquido infiammabile, ed in un’altra

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elementi in fatto e in diritto fondanti la colpevolezza dell’imputato, né

che lo aveva trovato in casa), come già opportunamente sottolineato dalla Corte
territoriale; né può avere alcuna valenza, al punto da ravvisare profili di vizio
nella motivazione della sentenza impugnata, l’obiezione della difesa sul perché la
vittima avrebbe atteso troppo tempo prima di trovare un rifugio comunque
inadeguato (dato che per gettare indosso a qualcuno un liquido infiammabile e
fare il gesto di azionare un accendino occorrono pochi secondi, e se ci si vuole
allontanare da un aggressore si cerca scampo nel primo riparo possibile).

giudizio di appello, è di immediata evidenza che la Corte territoriale sia incorsa in
un mero errore materiale, dal momento che nessuna costituzione di parte civile
risulta in effetti intervenuta: non a caso, la stessa motivazione della sentenza si
conclude con la necessità della conferma della pronuncia di primo grado, «con
conseguente condanna dell’appellante al pagamento delle ulteriori spese
processuali» (statuizione corretta, il che avvalora la conclusione della semplice
svista all’atto della redazione del dispositivo). L’errore è peraltro suscettibile di
emenda in questa sede, senza incidere in alcun modo sulla valutazione di
inammissibilità del ricorso agli effetti penali.

3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dello Zirab al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla
volontà del ricorrente (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – al
pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 1.000,00,
così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Dispone la correzione dell’errore materiale di cui al dispositivo della sentenza
impugnata, costituito dalla condanna al rimborso delle spese di parte civile,
statuizione che elimina.

Così deciso il 17/09/2013.

2. Quanto alla condanna a rifondere alla parte civile le spese relative al

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