Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44816 del 17/09/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44816 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

CAPASSO Annamaria, nata a Frattamaggiore il 19/10/1978
CAPASSO Tommaso, nato a Frattamaggiore il 19/07 1974

avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 26/11/2011;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Eduardo
Scardaccione, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli-sezione distaccata
di Frattamaggiore confermava la sentenza dell’11/03/2010, con la quale il Giudice
di pace di Frattamaggiore aveva dichiarato Annamaria Capasso e Tommaso Capasso
colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 594, 612 e 61 n. 1 cod. pen. in
danno di Anna Ianniello e, per l’effetto, li aveva condannati alla pena di giustizia

Data Udienza: 17/09/2013

nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte
civile.

2. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore degli imputati, avv. Marco
Bubani, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate
in parte motiva.

1. Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento,
soprattutto, alla valutazione delle risultanze processuali. Contestano, in particolare,
il credito, a loro dire eccessivo, concesso alla dichiarazioni della persona offesa, in
violazione delle regole probatorie cui deve ispirarsi la relativa valutazione.
Lamentano, altresì, travisamento della prova.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto attiene a questione prettamente di
merito, qual’è quella relativa alla valutazione delle risultanze processuali, che,
notoriamente, si sottrae al sindacato di legittimità ove assistita da motivazione
congrua e formalmente corretta. Tale deve ritenersi quella che sostiene la sentenza
impugnata, che – sulla base di logica e plausibile ricostruzione della vicenda fattuale
– ha dato ampio conto del ribadito giudizio di colpevolezza a carico degli imputati.
Nell’esprimere siffatta valutazione il giudice a quo ha mostrato di aver fatto buon
governo delle regole di giudizio che presiedono al relativo apprezzamento,
segnatamente quella secondo cui le parole di accusa della persona offesa possono,
anche da sole, sostenere un giudizio di colpevolezza ove adeguatamente valutate
nella loro attendibilità (cfr. Cass. Sez.Un. n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214,
secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si
applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere
legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della
credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto,
che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui
vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; in motivazione, la Corte
ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte
civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri
elementi).

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Nel caso di specie, le propalazioni di Anna Ianniello sono state

prudentemente vagliate nella loro attendibilità e, argomentatamente, reputate
idonee a sostenere la responsabilità dei ricorrenti in ordine ai reati loro scritti,
anche indipendentemente dalla pur significativa conferma offerta dall’acquisita
testimonianza.

4. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, per legge, le statuizioni

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento della somma di C 1000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.

Così deciso il 17/09/2013

dettate in dispositivo.

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