Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44811 del 13/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44811 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Anconetani Valter, nato a Serra San Quirico il 16/02/1954

avverso la sentenza emessa il 16/02/2012 dal Tribunale di Macerata

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, per intervenuta remissione di querela

RITENUTO IN FATTO

1. Il 16/02/2012, il Tribunale di Macerata confermava la sentenza emessa
dal Giudice di pace della stessa città il 07/06/2010 nei confronti di Valter
Anconetani, recante la condanna del medesimo alla pena di 400,00 euro di multa
(oltre che al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni

Data Udienza: 13/03/2013

lamentati dalla parte civile Francesco Crocetti) per il delitto di ingiuria. Il giudice
di appello disattendeva le doglianze prospettate nell’interesse dell’Anconetani
avverso la pronuncia di primo grado, ritenendo attendibili le dichiarazioni del
Crocetti e della di lui moglie, presenti ai fatti, e considerando invece che la
coniuge dell’imputato – da cui era stata offerta una versione contraria, secondo
la quale l’Anconetani non aveva proferito frasi offensive – aveva comunque
ammesso di non avere udito quanto i protagonisti della vicenda si erano detti
l’un l’altro, giacché non avevano parlato ad alta voce ed ella aveva assistito

fattispecie fosse ravvisabile l’esimente della provocazione, perché il diverbio era
sì stato occasionato da una controversia su questioni di spese condominiali che il
Crocetti sembra non avesse onorato, ma era poi comunque trasceso.

2. Propone ricorso il difensore dell’Anconetani, deducendo tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, viene rappresentata l’intervenuta remissione di
querela, formalizzata il 30/04/2012 con contestuale accettazione dello stesso
difensore dell’imputato, quale procuratore speciale: si sollecita pertanto la
declaratoria di estinzione del reato in rubrica.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata, in ordine alla dichiarata insussistenza
della scriminante ex art. 599 cod. pen.: ad avviso della difesa, sarebbe
ravvisabile fatto ingiusto nella condotta del Crocetti (cui l’Anconetani avrebbe
reagito con l’offesa verbale a lui contestata) non soltanto nell’avere il querelante
indebitamente rifiutato di onorare un debito relativo a spese condominiali,
addirittura ponendo quale condizione una richiesta di interessamento
dell’imputato perché venisse stipulata una polizza assicurativa non voluta dagli
altri comproprietari, ma anche accusato lo stesso Anconetani di averlo
minacciato in precedenza. Minacce in realtà mai avvenute, come comprovato
dalla parziale assoluzione dell’imputato proprio in relazione a quell’addebito.
2.3 Con il terzo motivo, si segnala difetto di motivazione per non essere
stato analizzato dal Tribunale di Macerata l’obiettivo e insanabile contrasto fra le
dichiarazioni del querelante e quelle della moglie dell’imputato, con il giudicante
a privilegiare le prime senza in alcun modo spiegare perché le seconde
dovrebbero ritenersi inattendibili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2

all’episodio da una finestra della propria abitazione. Escludeva inoltre che nella

Il ricorso non può trovare accoglimento quanto al secondo ed al terzo
motivo, e deve soltanto prendersi atto dell’intervenuta remissione di querela.
Va considerato dirimente, infatti, il rilievo correttamente operato dal giudice
di appello secondo cui la provocazione risulta allegata come mera deduzione
difensiva, dal momento che l’Anconetani – rendendo dichiarazioni a sua difesa aveva comunque escluso di aver pronunciato la presunta frase ingiuriosa; del
tutto astratta, inoltre, appare l’evenienza che vorrebbe l’Anconetani aver reagito
con epiteti offensivi non soltanto al “fatto ingiusto” del mancato pagamento di

Crocetti (essendo invece ragionevole ritenere che, fossero o meno avvenute le
predette minacce, la persona offesa si limitò a darne atto nella successiva
querela, non certo nell’immediatezza e rivolgendosi a chi le aveva in ipotesi
pronunciate).
La doglianza afferente il presunto contrasto di versioni fra i testimoni escussi
inerisce il merito della vicenda, e non appare suscettibile di valutazione in sede
di legittimità.
Deve pertanto pronunciarsi l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, nei termini di cui al dispositivo; le spese processuali, non risultando
diversi accordi fra le parti private, debbono gravare sull’imputato ai sensi dell’art.
340 cod. proc. pen.

P. Q. M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza, per essere il reato estinto per
remissione di querela.
Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 13/03/2013.

spese condominiali, ma anche a quello del sentirsi accusato di aver minacciato il

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