Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44810 del 22/10/2013
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44810 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Ricci Stefano n. il 25.12.1964
avverso l’ordinanza n. 1256/2011 pronunciata dal Tribunale di
Brescia il 15.11.2011;
sentita nella camera di consiglio del
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
22.10.2013
la relazione fatta dal
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. N.
Lettieri, che ha richiesto la dichiarazione d’inammissibilità del
ricorso.
Data Udienza: 22/10/2013
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Ritenuto in fatto
– Con atto del 6.12.2011, Stefano Ricci ha proposto ricorso
per cassazione avverso il provvedimento emesso in data 15.11.2011
con il quale il presidente del tribunale di Brescia ha rigettato
l’opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002 proposta dal Ricci avverso
il decreto di liquidazione delle competenze a lui dovute quale difensore d’ufficio di tale Rassif Youssef in un procedimento penale celebratosi dinanzi al medesimo tribunale di Brescia.
Con il ricorso proposto, il Ricci censura il provvedimento impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione, con particolare
riguardo all’incongruità delle somme liquidate in suo favore rispetto
a quelle legittimamente allo stesso spettanti ai termini di legge.
Con nota depositata in data 2.2.2012, il procuratore generale
presso la corte di cassazione ha concluso per la dichiarazione
d’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Rileva preliminarmente il collegio come la trattazione
dell’odierno ricorso debba essere riservata alla competenza delle sezioni civili di questa corte di cassazione.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il principio di recente
statuito dalle sezioni unite civili di questa corte, ai sensi del quale il
procedimento di opposizione, ex alt. 170 d.p.r. n. 115/2002, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice
(oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori
nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), introduce
una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio
penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio
civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte
di cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., n. 19161/2009, Rv. 609887).
Il principio – così espressamente dettato in relazione ai decreti
di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice, oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato — deve trovare
applicazione anche con riguardo ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori d’ufficio (essi stessi emessi in forza delle di2. –
i.
3
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, rimette gli atti al Primo Presidente della Corte per l’eventuale assegnazione del ricorso ad una
sezione civile della Corte.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.10.2013.
sposizioni di cui al d.p.r. n. 115/2002), stante l’identità delle ragioni
formali e sostanziali rinvenibili a fondamento di ciascuna di dette
ipotesi.