Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4481 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4481 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUSSIEN MOHAMED N. IL 06/01/1953
avverso l’ordinanza n. 1989/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 13 giugno 2012, il Tribunale di sorveglianza di Torino
ha rigettato il reclamo proposto da Hussien Mohamed avverso l’ordinanza del 14
marzo 2012 del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, che aveva negato allo
stesso la liberazione anticipata in relazione ai semestri compresi tra il 22 gennaio
2011 e il 22 gennaio 2012, in dipendenza delle incorse infrazioni disciplinari,

chiesto beneficio penitenziario a carattere premiale.
2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente il condannato che ha insistito nell’accoglimento della richiesta,
rivendicando la correttezza del suo comportamento, deducendo la inadeguatezza
dell’assistenza sanitaria in rapporto alle sue condizioni di salute e contestando gli
episodi disciplinari addebitati.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato

inammissibile con ogni conseguenza di legge.
2.

Il Tribunale, nel verificare la sussistenza delle condizioni per la

concessione del beneficio della liberazione anticipata, ha correttamente valutato
la condotta del richiedente nel periodo considerato, connotata da numerose
infrazioni disciplinari, e ha legittimamente e logicamente ritenuto le stesse, che
ha specificamente illustrato, dimostrative di un atteggiamento del medesimo di
opposizione e ribellione alle regole della ordinaria convivenza penitenziaria e
sintomatiche della mancanza di una sua convinta ed effettiva partecipazione al
trattamento rieducativo.
Le censure del ricorrente oppongono, in contrasto con i limiti del sindacato
di legittimità, una diversa lettura e interpretazione dei dati acquisiti, esprimendo
un diffuso dissenso di merito e genericamente e confusamente rappresentando la
sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta senza correlarsi alle
logiche ed esaustive risposte ricevute.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella

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incidenti negativamente sulle valutazioni da compiersi per la concessione del

determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013

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