Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44808 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44808 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Coltella Marco n. il 24.8.1986
avverso la sentenza .n. 204/2012 pronunciata dal Tribunale di Como,
sezione distaccata di Erba, il 15.1.2013;
sentita nella camera di consiglio del
Cons. dott. Marco Dell’Utri;

22.10.2013

la relazione fatta dal

lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. T.
Baglione, che ha richiesto la dichiarazione d’inammissibilità del
ricorso.

Data Udienza: 22/10/2013

Ritenuto in fatto
i. — Con sentenza resa in data 15.1.2013, il Tribunale di Como,
sezione distaccata di Erba, sulla congiunta istanza dell’imputato e del
pubblico ministero, ha applicato a Marco Coltella, ai sensi degli artt.
444 ss. c.p.p., la pena di tre mesi di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda (pena sostituita con la misura del lavoro di pubblica utilità per
la durata corrispondente), oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due
anni, in relazione ai reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico di cui all’art. 186, comma 7,
c.d.s., commessi in Erba (Co) il 20.12.2009.
Avverso tale sentenza, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, censurando la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all’art. 186, comma 2,
c.d.s., avendo il giudice a quo erroneamente proceduto alla qualificazione giuridica del primo dei fatti ascritti all’imputato secondo lo
schema del reato di guida in stato di ebbrezza, nonostante l’omessa
indicazione, nel capo d’imputazione sollevato nei confronti del Coltella, di alcuna entità del tasso alcolemico eventualmente accertato sulla
persona dell’imputato, con la conseguente impossibilità di riscontrarne la rilevanza penale (stante l’intervenuta depenalizzazione
dell’ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), c.d.s.) e di coinvolgerne la considerazione ai fini della determinazione della pena negoziata tra le parti.
Sotto altro profilo, il ricorrente censura la sentenza impugnata
per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nella specie irrogata nella misura di due
anni, corrispondente al massimo edittale, in assenza di una specifica
motivazione idonea a giustificarla.
Con nota in data 16.4.2013, il procuratore generale presso la
corte di cassazione ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità
del ricorso.
Con memoria depositata in data 24.6.201313, il difensore
dell’imputato ha insistito per raccoglimento del ricorso.

2. –

Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.

2

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di
legittimità, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere denunciata l’erronea qualificazione giuridica
del fatto, così come prospettata nell’accordo delle parti e recepita dal
giudice, in quanto la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606, lett. b), c.p.p. (Cass.,
Sez. Un., n. 5/2000, Rv. 215825; Cass., Sez. 4, n. 39526/2006, Rv.
235389; Cass., Sez. 5, n. 14314/2010, Rv. 246709).
Nel caso di specie, a fronte di un capo d’imputazione privo di
elementi idonei ad attestare con certezza la rilevanza penale del fatto
contestato (con particolare riguardo alla contestazione di guida in
stato di ebbrezza senza indicazione del tasso alcolemico riscontrato
sulla persona del guidatore), il giudice a quo ha in ogni caso erroneamente accolto la congiunta richiesta delle parti di sanzionare penalmente l’imputato anche per tale fatto (senza alcuna verifica
dell’incidenza, sulla vicenda de qua, della sopravvenuta depenalizzazione dell’ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. a), c.d.s.), in tal
modo incorrendo in un’evidente errore nella relativa qualificazione
giuridica.
L’errore di diritto in cui è incorso il giudice del merito e la conseguente invalidità della relativa pronuncia, nell’incidere in modo determinante sulla sostanza del patto intercorso tra le parti, impone la
pronuncia dell’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
con la trasmissione degli atti al tribunale di Como per l’ulteriore corso.
Sul punto, vale infatti richiamare il consolidato insegnamento
di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per una pluralità di reati, nel
giudizio di legittimità non può essere disposto l’annullamento senza
rinvio limitatamente ad un solo reato, con contestuale eliminazione
della pena relativa, ma l’annullamento deve riguardare l’intera sentenza impugnata, in quanto l’eliminazione di uno o più reati, modificando il quadro processuale valutato dalle parti in sede di richiesta
della pena, determina la caducazione del ‘patteggiamento’ nella sua
interezza (Cass., Sez. 2, n. 35492/2012, Rv. 253889; Cass., Sez. 4, n.
37648/2004, Rv. 229150).

3

4

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Como
per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.10.2013.

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