Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44806 del 22/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44806 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Stravino Roberto n. il 21.10.1981
avverso l’ordinanza n. 301/2008 pronunciata dalla Corte d’appello di
Napoli il 17.2.2011;
sentita nella camera di consiglio del
Cons. dott. Marco Dell’Utri;

22.10.2013

la relazione fatta dal

lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. L.
Ridio, che ha richiesto il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 22/10/2013

Ritenuto in fatto
i. – Con ordinanza resa in data 17.2.2011, la Corte d’appello di
Napoli ha rigettato la domanda proposta da Roberto Stravino per la
riparazione dell’asserita ingiusta detenzione dallo stesso subita nel
periodo dal 1.11.2006 al 11.12.2006, in relazione a due prospettati
reati di estorsione dalla cui imputazione lo Stravino era stato assolto
nel merito.
Con il provvedimento impugnato, la corte napoletana ha ritenuto il comportamento dello Stravino idoneo a dar causa colpevolmente al provvedimento restrittivo della sua libertà personale, per
essersi lo stesso, in sede d’interrogatorio, avvalso della facoltà di non
rispondere, senza fornire alcuna possibile spiegazione alternativa del
contenuto e del significato delle insistenti frequentazioni sospette del
ricorrente, nonché delle conversazione telefoniche intercettate intercorse tra lo stesso indagato e terze persone, sulla cui base erano state
formulate le ipotesi accusatorie poste a fondamento della misura restrittiva adottata a suo carico
Avverso il provvedimento della corte d’appello di Napoli,
ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello Stravino, censurando il provvedimento impugnato per violazione di legge, in relazione all’art. 314 c.p.p..
In particolare, si duole il ricorrente che la corte territoriale abbia ritenuto causalmente rilevante e gravemente colpevole il complessivo comportamento dello Stravino nel provocare l’adozione del
provvedimento restrittivo dallo stesso sofferto, in assenza di alcun
concreto elemento probatorio di riscontro in tal senso utilizzabile.
Hanno depositato memoria il procuratore generale presso la
corte di cassazione e il Ministero dell’economia e delle finanze, che
hanno concluso per il rigetto del ricorso.
2. –

Considerato in diritto
3. – Il ricorso è infondato.
Secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, la condotta dell’indagato che, in sede d’interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del
diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell’accertamento della
sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave qua-

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lora l’interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti,
utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Cass., Sez. 3, n. 44090/2011, Rv.
251325; Cass., Sez. 4, n. 47047/2008, Rv. 242759; Cass., Sez. 4, n.
47041/2008, Rv. 242757; Cass., Sez. 4, n. 4159/2008, Rv. 242760).
In altri termini, il silenzio serbato in sede d’interrogatorio dal
soggetto sottoposto a custodia cautelare costituisce comportamento
non prudente, e integra gli estremi della colpa ostativa all’equo indennizzo, quando l’interessato era a conoscenza di dati di fatto che se conosciuti tempestivamente – non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà (Cass., Sez. 4, n.
40902/2008, Rv. 242756).
Nel caso di specie, secondo il ragionamento coerentemente dipanato nel provvedimento impugnato in questa sede, la corte d’appello di Napoli ha riconosciuto, in capo allo Stravino, il ricorso di
consistenti profili di colpa grave nel concorrere a dar causa al provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, evidenziando come
lo stesso, colpito da una misura di custodia cautelare in carcere fondata sul contenuto indiziante delle insistenti frequentazioni sospette
e delle conversazioni telefoniche intercettate dal contenuto verosimilmente e ragionevolmente riferibile al compimento delle condotte
estorsive addebitategli, ha ritenuto di avvalersi della facoltà di non
rispondere all’autorità inquirente, senza fornire la benché minima
spiegazione alternativa circa il contenuto e il significato del tenore
delle ridette conversazioni (in ipotesi, riferibili a ragioni di natura diversa dalla causa estorsiva prospettata): informazioni che l’indagato
ben avrebbe potuto agevolmente fornire, quale protagonista delle
conversazioni captate, in ogni caso potendo risalire, anche in termini
generici, ai possibili contenuti delle stesse, muovendo dall’identità
degli interlocutori e dal tipo di rapporti con gli stessi intrattenuti.
In modo del tutto ragionevole e sulla base di una motivazione
pienamente coerente sul piano logico e congruamente lineare in termini argomentativi, pertanto, la corte territoriale ha ascritto una decisiva valenza causale alla congiunta incidenza delle condotte gravemente colpose dello Stravino (in relazione all’adozione e al mantenimento della misura cautelare detentiva assunta nei suoi confronti),
avendo coerentemente e logicamente riconosciuto la piena idoneità
delle sospette frequentazioni del prevenuto e del contenuto delle con-

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4. — Le considerazioni che precedono valgono a giustificare il
riscontro dell’infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dal ricorrente, cui segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese
del giudizio in favore del Ministero resistente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione
delle spese in favore del Ministero resistente che liquida in complessivi euro 750,00.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.10.2013.

versazioni intercettate, in connessione alle omesse spiegazioni ad esse relative da parte dell’indagato, a impedire l’imposizione e il protrarsi della privazione della sua libertà, così lasciando prospettare
un’apparente e intuibile conferma del quadro indiziario già acquisito
a suo carico.

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