Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44805 del 10/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44805 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDO SALVATORE N. IL 19/10/1984
LOMBARDO SABRINA N. IL 20/10/1991
avverso l’ordinanza n. 21/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
20/06/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
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Data Udienza: 10/10/2013

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La Corte di Appello di Catania, con ordinanza resa all’udienza
camerale del giorno 20.06.2011 rigettava l’istanza di
riparazione presentata da Lombardo Salvatore e Lombardo
Sabrina, eredi di Lombardo Giuseppe, per ingiusta detenzione
subita dal loro dante causa in regime di custodia in carcere dal
6.11.2003 al 7.04.2005 perché sospettato dei delitti di tentata
estorsione aggravata e turbata libertà del commercio aggravata
(articoli 629 e 513 c.p.), delitti da cui era stato assolto con
formula ampia, dopo una condanna in primo grado, dalla stessa
Corte di appello.
La reiezione dell’istanza era motivata in base alla sussistenza
della causa ostativa prevista dall’art.314, comma 1, c.p.p. per
avere lo stesso richiedente concorso a dare causa alla misura
con dolo, o quanto meno con colpa grave,soprattutto in base agli
elementi-intercettazioni ambientali- dichiarati inutilizzabili
dalla Corte di appello, che aveva assolto Lombardo Giuseppe per
“mero vizio formale”. La Corte territoriale quindi ha ravvisato
nella condotta del Lombardo- unita al dato della pacifica
sussistenza della condotta contestata- una ipotesi di colpa
grave, che aveva dato causa alla ingiusta detenzione sofferta,
aggiungendo, con citazione di giurisprudenza di legittimità, che
il riferimento alle intercettazioni doveva ritenersi consentito,
nonostante le stesse siano state dichiarate inutilizzabili nel
giudizio di merito, perché nel procedimento per equa riparazione
a causa di ingiusta detenzione non rileva l’inutilizzabilità dei
risultati delle intercettazioni telefoniche, e sostenendo in
aggiunta che gli elementi di colpa grave o dolo erano desumibili
anche dalla frequentazione del Lombardo con soggetti esponenti
di clan mafiosi.
Avverso l’ordinanza sopra indicata Lombardo Salvatore e Lombardo
Sabrina, nella qualità di eredi di lombardo Giuseppe,
proponevano ricorso per cassazione e concludevano chiedendo di
volerla annullare.
I ricorrenti con l’unico motivo di ricorso, lamentavano
violazione di legge sostanziale e processuale, nonché vizio di
motivazione dell’ordinanza, facendo riferimento alla decisione
di questa Corte a Sezioni Unite che aveva statuito
l’illegittimità dell’utilizzazione in ambito di giudizio
riparatorio delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel
giudizio di merito.

Ritenuto in fatto

a mezzo
e
delle
Finanze
dell’Economia
Il
Ministero
dell’Avvocatura Generale dello Stato presentava tempestiva
memoria in cui evidenziava la correttezza, a suo avviso, della
motivazione dell’ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
La questione principale prospettata nel ricorso investe la
utilizzabilità, anche nel procedimento di equa riparazione per
ingiusta detenzione, di elementi desumibili dal materiale

Pr

L’ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio
alla Corte di appello di Catania che dovrà indicare altri
elementi,oltre a quelli desumibili dalle intercettazioni
inutilizzabili, ai quali si fa cenno nell’ordinanza impugnata,
allorquando si fa riferimento al sicuro coinvolgimento_ come
desumibile anche dall’assiduo rapporto di frequentazione con
Monaco Angelo, personaggio di spicco del clan della malavita
organizzata “TRIGILA” , lasciando così intendere la esistenza di
altro materiale probatorio, utilizzabile, dal quale si
elementi ostativi all’accoglimento
potrebbero desumere
dell’istanza.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di
Catania per nuovo esame.
Così deciso in Roma il 10.10.2013

probatorio dichiarato inutilizzabile nella decisione definitiva
di proscioglimento.
Invero sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha oscillato
a lungo tra la soluzione affermativa, prevalente e richiamata
nell’impugnata ordinanza e quella negativa, minoritaria e meno
recente. A tale situazione ha posto rimedio una decisione
recente delle Sezioni Unite, che, con ampia motivazi ne e
citazione puntuale dei precedenti nell’uno e nell’altro senso,
che
stabilendo
negativa,
soluzione
la
adottato
ha
“L’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni,
accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche
nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta
detenzione” (cfr, SU, Sent. n.1153 del 30.10.2008, Rv.241667).

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